Sentenza del 23/10/2019 n. 27101 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il diniego del rimborso dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica versata da Covalpa nel periodo giugno 2010-dicembre 2011. L'Agenzia delle Dogane sosteneva che l'addizionale fosse legittima perché distinta dalle accise, destinata al finanziamento dei servizi locali e riscossa secondo le stesse modalità dell'accisa. Contestava inoltre che la direttiva 2008/118/CE imponesse una finalità ulteriore rispetto alle esigenze di bilancio e sosteneva che la direttiva non fosse direttamente applicabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito che le imposte indirette aggiuntive sull'energia elettrica sono ammissibili solo se rispettano cumulativamente le regole dell'Unione in materia di accise o IVA e perseguono una finalità specifica, diversa dal semplice finanziamento generale del bilancio. Sebbene il primo requisito fosse rispettato, mancava il secondo: la destinazione delle entrate alle generiche esigenze istituzionali degli enti locali non costituisce una finalità specifica secondo il diritto dell'Unione. L'articolo 6 del D.L. 511/1988 è stato quindi disapplicato per contrasto con la direttiva 2008/118/CE e le somme non erano dovute, confermando il diritto al rimborso riconosciuto dai giudici di merito. Le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Direttiva 2008/118/CE, articolo 1, paragrafo 2
Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l'imposta sul valore aggiunto.
Le imposte aggiuntive sulle merci sottoposte ad accisa, inclusa l'energia elettrica, sono ammesse solo se rispettano le regole armonizzate di imposizione e perseguono una finalità specifica, non meramente finanziaria.
Direttiva 92/12/CEE, articolo 3, paragrafo 2
I prodotti [...] possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche.
La disposizione costituisce il precedente quadro unionale in materia e richiede anch'essa il rispetto delle regole di imposizione applicabili alle accise o all'IVA e la presenza di una finalità specifica.
Direttiva 2003/96/CE
Ha esteso all'energia elettrica il regime dell'accisa armonizzata, rendendo applicabili le condizioni previste dalla disciplina unionale sulle accise.
D.L. 28 novembre 1988, n. 511, articolo 6
Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.
La norma assicurava il rispetto delle modalità di determinazione, liquidazione e riscossione, ma non individuava una finalità specifica conforme al diritto dell'Unione. Per questo è stata disapplicata nella parte incompatibile.
D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, articolo 5
Ha introdotto, nella disciplina italiana, le addizionali alle accise sull'energia elettrica a favore dello Stato e delle province, prevedendone la riscossione con le modalità dell'accisa.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, articolo 2, comma 6
Ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, l'abrogazione dell'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario; tale abrogazione non è stata ritenuta decisiva per il rimborso relativo al periodo precedente.
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, articolo 4, comma 10, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
Ha disposto l'abrogazione definitiva della disciplina dell'addizionale, ma la Corte ha ritenuto tale intervento irrilevante per valutare la legittimità delle somme richieste per il periodo anteriore.
D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, articolo 2, comma 2-bis, convertito dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10
Il possibile utilizzo delle entrate per i costi della gestione dei rifiuti non è stato considerato sufficiente, perché formulato in termini meramente potenziali e non accompagnato dalla prova dell'effettiva destinazione del gettito a tale finalità.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, cause C-553/13, C-103/17, C-434/97, C-437/97 e C-82/12
La finalità specifica deve essere diversa da una semplice esigenza di bilancio e deve normalmente sussistere un nesso diretto tra l'utilizzo del gettito e lo scopo perseguito dall'imposta. La mera assegnazione contabile delle entrate a determinate spese non è sufficiente.
Massime di principio
- Un'imposta aggiuntiva su un prodotto soggetto ad accisa è legittima secondo il diritto dell'Unione solo se rispetta sia le regole armonizzate di imposizione sia una finalità specifica, distinta dal generico finanziamento del bilancio pubblico.
- La destinazione del gettito al finanziamento dei compiti istituzionali ordinari di Stato, regioni o enti locali non integra, di per sé, una finalità specifica.
- Non basta che la legge consenta astrattamente di destinare il gettito a finalità ambientali, sociali o di gestione dei rifiuti: occorre che tale finalità sia chiaramente prevista e, se necessario, che sia dimostrato l'effettivo collegamento tra il gettito e la spesa.
- Il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile con una direttiva dell'Unione come interpretata dalla Corte di giustizia, anche quando la norma nazionale sia formalmente valida e la direttiva sia stata recepita nell'ordinamento interno.
- L'abrogazione successiva di un tributo non sana automaticamente l'illegittimità delle somme riscosse nel periodo precedente; la legittimità deve essere valutata sulla base della disciplina applicabile nel periodo interessato e dei vincoli derivanti dal diritto dell'Unione.
- In casi analoghi, il contribuente può contestare il tributo e chiedere il rimborso dimostrando l'assenza di una finalità specifica conforme al diritto unionale, ferma la verifica dei termini, degli oneri probatori e delle regole processuali applicabili.
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