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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06393/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo era generico e meramente riproduttivo di censure già confutate in sede di merito, senza una specifica confutazione delle ragioni della sentenza impugnata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, deducendo un unico motivo: il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Nel testo dell'ordinanza si precisa che la censura era sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza una specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata. La decisione di merito aveva valorizzato, tra l'altro, le modalità della condotta, la tipologia dello strumento rinvenuto addosso all'imputato e i numerosi precedenti penali per reati della stessa indole.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La richiesta di riconoscimento della particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non deducibile in cassazione quando il motivo si limiti a riproporre censure già disattese senza confrontarsi specificamente con la motivazione di merito; i giudici di merito avevano inoltre escluso il beneficio in ragione delle modalità della condotta, della tipologia dello strumento rinvenuto e dei precedenti penali per reati della stessa indole.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre doglianze già vagliate e respinte dal giudice di merito, senza una critica specifica e puntuale delle ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto può essere legittimamente fondato su elementi quali le modalità della condotta, la natura e tipologia dello strumento utilizzato o rinvenuto e i precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole.
  • La deduzione in sede di legittimità della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. richiede una censura autonoma e argomentata della motivazione di merito, non essendo sufficiente la mera reiterazione delle stesse prospettazioni già respinte.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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