Cassazione Civile, Ordinanza n. 18134/2024 del 02/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel corso di un giudizio in materia di servitù di passaggio coattivo, il Tribunale aveva liquidato al c.t.u. un compenso poi ridotto, in sede di opposizione, a euro 3.200,00 oltre spese. L’avvocato interessato ha proposto ricorso per cassazione con dieci motivi avverso l’ordinanza del Tribunale di Parma. Successivamente ha chiesto che la Corte prendesse atto della sopravvenuta carenza di interesse, perché il Tribunale di Parma, con sentenza passata in giudicato, aveva posto a carico delle parti soccombenti le spese di c.t.u. e, in conseguenza di tale pronuncia, egli aveva già ottenuto il rimborso di quanto anticipato. In sostanza, il ricorso non mirava più a ottenere un risultato utile, essendo venuta meno la ragione pratica della controversia.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la successiva pronuncia del Tribunale avesse eliminato la ragione del contendere e quindi l’interesse ad agire e a contraddire nel giudizio di cassazione. Ha inoltre dichiarato non ripetibili le spese del giudizio di cassazione del ricorrente, escludendo però l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto dell’impugnazione o di inammissibilità originaria, non quando l’inammissibilità dipenda da una sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
la maggiorazione del contributo unificato si applica solo se il giudizio di legittimità si conclude con il rigetto dell’impugnazione o con l’inammissibilità originaria, non quando l’inammissibilità derivi da sopravvenuta carenza di interesse
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escluderne l’applicazione nel caso di estinzione sostanziale dell’interesse alla decisione
Massime di principio
- Nel processo civile, la sopravvenuta eliminazione della ragione del contendere comporta la sopravvenuta carenza di interesse all’impugnazione e rende il ricorso inammissibile.
- L’interesse ad agire e a contraddire va verificato in relazione all’utilità concreta e attuale conseguibile con la pronuncia richiesta; se tale utilità viene meno dopo la proposizione del ricorso, il giudizio non può proseguire nel merito.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse non comporta automaticamente la ripetizione delle spese di cassazione a favore della parte ricorrente, in mancanza di evidenza della fondatezza dei motivi.
- La disciplina del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica quando l’esito processuale sfavorevole dipende da una sopravvenuta carenza di interesse e non da rigetto o inammissibilità originaria dell’impugnazione.
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