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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39583/2022 del 19/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello chiedendo: 1) la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (fatti di lieve entità), deducendo che le quantità di stupefacente erano ridotte e non sussisteva attività di spaccio abituale o inserimento in contesti criminosi; 2) censurava la determinazione della pena, sostenendo che pur riconoscendo le attenuanti generiche la Corte territoriale le aveva applicate in modo immotivato (riduzione inferiore al terzo consentito) e aveva mantenuto una pena di base superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la domanda di riconoscimento della lieve entità: la Corte di appello aveva valutato complessivamente mezzi, modalità e circostanze, considerando la contemporanea detenzione di due tipi di droga in quantitativi non esigui, il nascondiglio in vano condominiale, il ritrovamento in casa di strumenti per il confezionamento (bilancino, coltellino, cellophane) e due telefoni con elementi indicativi di cessione (elenco di nomi con cifre e messaggio di contatto). Sul secondo motivo ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena della Corte di merito: le attenuanti generiche sono state riconosciute e la pena è stata ridotta, ma il giudice ha motivatamente non adottato la partenza dal minimo edittale né la riduzione massima per le attenuanti, considerando il precedente penale specifico dell'imputato. Il ricorrente è inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, fissata in euro 3.000.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti; applicata per qualificare il reato addebitato all'imputato

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Prevede la fattispecie di lieve entità; la Corte ha richiamato il criterio interpretativo che la verifica per l'applicazione del comma 5 richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze, qualità e quantità della sostanza

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9 (conv. legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Norme procedurali che autorizzano lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio con modalità specifiche (misure straordinarie introdotte durante la pandemia); richiamate per giustificare la forma del rito

  • decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, art. 7

    Proroga degli effetti delle disposizioni procedurali relative all'udienza in forma speciale; citato per completezza procedurale

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 6, sent. 38606/2018, 7464/2019, 46607/2021)

    Richiama il principio consolidato secondo cui per valutare la lieve entità ex art. 73 comma 5 è necessaria una motivazione complessiva che consideri modalità, mezzi e circostanze oltre alla quantità e qualità della droga, al fine di consentire il sindacato di legittimità

Massime di principio

  • Per il riconoscimento della lieve entità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 non basta la sola ridotta quantità: il giudice deve valutare complessivamente mezzi, modalità e circostanze dell'azione (es. più tipi di droga, confezionamento, strumenti, occultamento, contatti) per escludere la cessione a terzi
  • Elementi come confezionamento in dosi, bilancini, telefoni con rubriche o messaggi e occultamento aumentano la probabilità di rifiuto della derubricazione a fatto di lieve entità perché indicano finalità di spaccio
  • La determinazione della pena è ambito discrezionale del giudice di merito: la Corte di legittimità verifica la legittimità e la motivazione, non riesamina i fatti; è legittimo non partire dal minimo edittale o non applicare la riduzione massima per le attenuanti se sussistono giustificazioni (es. precedenti specifici)
  • In Cassazione i ricorsi privi di punti di diritto fondati o che chiedono una rivalutazione fattuale sono spesso dichiarati inammissibili o manifestamente infondati
  • Quando si intende ottenere il riconoscimento della lieve entità è importante documentare l'assenza di indici di attività di spaccio (assenza di strumenti, di contatti, di più tipi/confezioni di droga, mancanza di occultamento), e motivare chiaramente tali elementi nel giudizio di merito e nei motivi di impugnazione

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