Cassazione Penale, Ordinanza n. 11729/2026 del 27/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La sentenza impugnata, di condanna per i reati indicati, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna dell'imputato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un solo motivo, relativo alla determinazione della pena. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché meramente riproduttiva di doglianze già esaminate dai giudici di merito e, comunque, generica, in quanto non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamato come una delle fattispecie per cui era intervenuta la condanna in appello.
Richiamato come una delle fattispecie per cui era intervenuta la condanna in appello.
Massime di principio
- In sede di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi effettivamente con la motivazione della decisione impugnata.
- La doglianza sulla determinazione della pena deve essere specifica e argomentata: una censura generica, priva di confronto con la motivazione di merito, non è scrutinabile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti indicati dalla Corte.
Come è indicizzato
Testo integrale
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