Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29696/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 10-ter del d.lgs. n. 74/2000 per omesso versamento IVA per 337.747 euro (fatto del 16/03/2017). Sono stati sollevati quattro motivi: 1) violazione degli artt. 178 e 420-ter c.p.p. per mancato accoglimento del legittimo impedimento attestato da certificato medico (presunta impossibilità di partecipare all'udienza del 29/05/2024); 2) inosservanza degli artt. 17, 18, 33, 178 e 551 c.p.p. per presunta illegittima assegnazione dei processi e conseguente vizio di costituzione del giudice; 3) vizio di motivazione circa la responsabilità penale e l'obbligo di addebito/versamento dell'IVA (difesa sostiene che l'esposizione debitoria non implicava obbligo di versamento); 4) illegittimità della confisca/sequestro di un conto corrente bancario ai sensi dell'art. 321 c.p.p. Inoltre, in memoria difensiva è stata dedotta l'intervenuta prescrizione del reato (sostenuta con decorrenza 28/09/2024).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. In dettaglio: 1) il certificato medico prodotto è stato ritenuto generico (mancanza di diagnosi e indicazione della causa dell'impedimento) e quindi inidoneo a giustificare il rinvio dell'udienza; 2) la contestazione sull'assegnazione dei processi è stata respinta perché la riunione dei processi era stata chiesta e disposta validamente e la successiva separazione di un procedimento non ha comportato alcuno stravolgimento delle regole essenziali di assegnazione tale da integrare la nullità prevista dall'art. 33 c.p.p.; 3) la Corte ha ritenuto congrua la motivazione d'appello che richiama le dichiarazioni dell'Agenzia delle Entrate che documentano il mancato versamento dell'IVA per 337.747 euro, mentre l'affermazione difensiva è apparsa generica e assertiva; 4) la censura sulla confisca di somme su conto corrente è stata ritenuta priva di fondamento: nei reati tributari il sequestro delle somme esistenti o confluite su conti correnti è legittimo. Quanto alla prescrizione, al momento della sentenza impugnata (29/05/2024) non era ancora maturata; inoltre l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta. Conseguenze: inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende in via equitativa.

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice che punisce l'omesso versamento dell'IVA. La Corte ha ritenuto accertato il mancato versamento per 337.747 euro addebitato al legale rappresentante della società.

  • art. 178 c.p.p.

    Norma relativa al legittimo impedimento; la Corte ha ritenuto che il certificato medico prodotto fosse troppo generico per provare un impedimento effettivo.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Regola sulle nullità o questioni procedurali; qui richiamata in relazione al primo motivo (legittimo impedimento) e valutata alla stregua della necessità di prove idonee dell'impedimento.

  • artt. 17, 18, 33, 551 c.p.p.

    Disposizioni concernenti la composizione e la costituzione del giudice e l'assegnazione degli affari. La Corte ha precisato che la mera inosservanza di regole tabellari non determina nullità salvo che non configuri uno stravolgimento dei principi essenziali (art. 33 c.p.p.).

  • art. 321 c.p.p.

    Norma sul sequestro e confisca; la Corte ha affermato la legittimità del sequestro/confisca di somme presenti o poi confluite su conti correnti nei reati tributari.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone l'onere delle spese processuali in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata rispetto ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e alla determinazione dell'entità della somma da versare alla Cassa delle ammende; utilizzata per giustificare l'ablazione equitativa di €3.000.

Massime di principio

  • Un certificato medico per giustificare un legittimo impedimento deve contenere indicazioni sufficienti (diagnosi o elementi specifici) che consentano di verificare l'effettività dell'impedimento: formule generiche su "motivi di salute" sono normalmente inidonee.
  • Le contestazioni sull'assegnazione dei processi e sulla costituzione del giudice richiedono la prova di uno stravolgimento dei principi essenziali dell'organizzazione giudiziaria (es. violazione della titolarità dell'assegnazione o assenza di motivazione del provvedimento): la mera inosservanza di regole amministrative o tabellari non determina automaticamente nullità processuale.
  • Nelle cause per reati tributari le dichiarazioni e gli atti dell'Agenzia delle Entrate che documentano omissioni di versamento costituiscono elemento probatorio rilevante; la difesa non può limitarsi ad affermazioni generiche senza produrre elementi probatori contrapposti.
  • Il sequestro o la confisca di somme giacenti su conti correnti è ammesso in relazione ai proventi di reato tributario; l'eccezione che il conto corrente sia un mero rapporto contrattuale non impedisce, di per sé, provvedimenti cautelari su somme correlate al profitto del reato.
  • La prescrizione sopravvenuta dopo una sentenza impugnata non determina automaticamente l'estinzione quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza: l'inammissibilità originaria impedisce la prosecuzione della fase di impugnazione e la declaratoria di estinzione per prescrizione sopravvenuta.
  • Ricorsi per cassazione manifestamente infondati possono comportare l'imposizione delle spese e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p. e applicazione di criteri equitativi richiamando la giurisprudenza costituzionale).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.