Sentenza del 18/06/2015 n. 3591 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sanzioni - Sanzioni amministrative - Intermediari - Dichiarazioni - Trasmissione telematica - Omessa - Tardiva - Responsabilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il criterio di determinazione delle sanzioni, sostenendo che, in presenza di più violazioni relative alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, dovesse applicarsi il cumulo giuridico o la cosiddetta sanzione unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997, anziché il cumulo materiale, consistente nell'applicazione di tante sanzioni quante sono le violazioni.
La decisione
La disciplina delle sanzioni previste per gli intermediari abilitati dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997 ha natura fiscale e deve essere coordinata con i principi del D.Lgs. n. 472/1997. Tuttavia, la sanzione unica opera per il concorso formale, quando più violazioni derivano da una sola azione, e per il concorso materiale limitatamente alle violazioni formali. Poiché l'omessa o tardiva trasmissione delle dichiarazioni integra violazioni riconducibili a condotte distinte e non meramente formali, non può applicarsi il cumulo giuridico; è quindi legittimo il cumulo materiale, con applicazione di una sanzione per ciascuna violazione.
Norme richiamate
Art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997
Prevede le sanzioni a carico degli intermediari abilitati per l'omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni. Tali sanzioni hanno natura fiscale.
Art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997
sanzione per la violazione più grave aumentata da un quarto al doppio
Disciplina il cumulo giuridico o sanzione unica. Il meccanismo si applica al concorso formale e, nel concorso materiale, soltanto alle violazioni formali; non si applica alle violazioni sostanziali commesse con più azioni.
Art. 8 della Legge n. 689/1981
Richiamato quale riferimento generale in materia di concorso di violazioni amministrative.
Cassazione civile, Sezione tributaria, sentenza n. 23123 dell'11 ottobre 2013
Conferma l'inquadramento fiscale delle sanzioni applicate agli intermediari e la conseguente applicazione dei criteri del D.Lgs. n. 472/1997.
Massime di principio
- Le sanzioni applicate agli intermediari fiscali per omessa o tardiva trasmissione telematica delle dichiarazioni devono essere valutate secondo la disciplina delle sanzioni tributarie, non soltanto secondo quella generale delle sanzioni amministrative.
- Il cumulo giuridico si applica principalmente quando più violazioni derivano da un'unica condotta oppure, in caso di più condotte, quando le violazioni sono meramente formali e la legge lo consente.
- Quando ogni dichiarazione non trasmessa o trasmessa tardivamente deriva da una condotta autonoma e la violazione non è qualificabile come meramente formale, la regola ordinaria è il cumulo materiale: una sanzione per ciascuna violazione.
- Per stabilire il trattamento sanzionatorio occorre distinguere tra concorso formale, caratterizzato da un'unica azione, e concorso materiale, caratterizzato da più azioni indipendenti.
- La mera pluralità di violazioni non comporta automaticamente l'applicazione della sanzione unica: è necessario verificare concretamente la natura delle violazioni e l'unitarietà o pluralità delle condotte.
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