Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06948/2023 del 08/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Un proprietario pro-quota di alcuni terreni siti nel Comune di Fisciano, occupati ed espropriati per la realizzazione di un campus universitario, aveva proposto opposizione alla stima ritenendo incongrue le indennità di esproprio e di occupazione legittima. La Corte d'appello aveva qualificato i terreni, inseriti in zona F6 destinata ad uso pubblico per edilizia scolastica e per residenze/servizi universitari, come non edificabili, stimandoli a € 30 al mq e liquidando le indennità senza applicare l'incremento del 10% previsto dall'art. 37, comma 2, t.u. espropriazioni. Il ricorrente ha censurato tale qualificazione sostenendo che l'area, secondo la disciplina urbanistica e la consulenza tecnica, ammetteva una edificazione tramite piano particolareggiato di iniziativa pubblica con attuazione anche privata o convenzionata, sicché non poteva essere esclusa in astratto la vocazione edificatoria legale. Il Comune ha resistito deducendo anche un difetto di legittimazione passiva, mentre l'Università ha proposto ricorso incidentale su profili di stima poi assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso del proprietario, ritenendo erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva escluso l'edificabilità legale del fondo per la sola destinazione pubblicistica dell'area. Ha affermato che, ai fini dell'indennità espropriativa, non basta la destinazione a servizi pubblici per negare la natura edificabile: occorre verificare concretamente se la normativa urbanistica consenta l'iniziativa privata o pubblico-privata, anche mediante convenzionamento, nella realizzazione della destinazione impressa al suolo. Ha invece rigettato il primo motivo del ricorso del Comune sulla legittimazione passiva, richiamando la disciplina dell'opposizione alla stima e il principio della solidarietà dell'obbligazione indennitaria tra i soggetti coinvolti. Tutti gli altri motivi dei ricorsi sono stati dichiarati assorbiti e la causa è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame e per le spese della fase di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 37 d.P.R. n. 327 del 2001

    l'incremento del 10% e la determinazione dell'indennità presuppongono la corretta qualificazione del terreno come edificabile o non edificabile; la Corte richiama la norma nel quadro della controversia sulla stima.

  • art. 54 d.P.R. n. 327 del 2001

    l'opposizione alla stima va proposta nei confronti dell'autorità espropriante, del promotore dell'espropriazione e, se del caso, del beneficiario; la norma agevola l'individuazione dei soggetti da evocare in giudizio e non introduce litisconsorzio necessario.

  • d.lgs. n. 150 del 2011

    ha abrogato la precedente formulazione dell'art. 54 del t.u. espropriazioni, poi ripristinata nell'art. 29 del medesimo decreto.

  • art. 29 d.lgs. n. 150 del 2011

    richiamato come disposizione che ha ripristinato il regime dell'opposizione alla stima nei confronti dei soggetti indicati dalla legge.

  • art. 118, comma 4, Cost.

    evocato a sostegno dell'orientamento favorevole al concorso dell'iniziativa dei privati nello svolgimento di attività di interesse generale.

  • art. 5 bis, comma 3, d.l. n. 333 del 1992, conv. con mod. nella l. n. 359 del 1992

    la distinzione tra beni edificabili e non edificabili va letta nel senso di escludere la valutazione come legalmente edificabile solo quando l'edificazione sia preclusa ai privati o vi sia un vincolo legale di inedificabilità.

Massime di principio

  • Ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio, la destinazione urbanistica a servizi o opere di pubblica utilità non esclude automaticamente l'edificabilità legale del suolo: occorre accertare in concreto se la disciplina pianificatoria consenta, anche in forma convenzionata, l'iniziativa privata o pubblico-privata nella realizzazione dell'intervento.
  • Un terreno è da considerare edificabile non solo quando sia destinato all'edilizia residenziale privata, ma anche quando gli strumenti urbanistici ammettano trasformazioni edilizie tecnicamente qualificabili come edificazione e non precluse ai privati, pur se vincolate quanto a tipologia e modalità attuative.
  • La qualificazione del bene espropriato deve tenere conto della concreta disciplina urbanistica e della possibilità di partecipazione del privato all'attuazione della destinazione pubblica; non è sufficiente una valutazione meramente astratta della finalità pubblica dell'area.
  • Nell'opposizione alla stima, la legittimazione passiva può spettare ai soggetti indicati dalla disciplina espropriativa in modo solidale, senza litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ablatorio.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaContratto preliminareCompravendita immobiliareEspropriazione forzataOpposizioni esecutive
RamiProcesso civileImmobiliareEsecuzioni
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.