Cassazione Civile, Ordinanza n. 15521/2025 del 10/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia originava da una lite successoria. Alcuni chiamati all'eredità avevano agito per ottenere la declaratoria di falsità di un testamento olografo, esclusione della controparte per indegnità a succedere per asserita falsificazione della scheda testamentaria, apertura della successione legittima, divisione ereditaria e restituzione dei beni ereditari e dei frutti. Il Tribunale aveva accolto le domande, dichiarando la nullità del testamento olografo e l'indegnità della convenuta; la Corte d'appello aveva confermato. La convenuta soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, ma prima della decisione ha depositato atto di rinuncia al ricorso, corredato da verbale di conciliazione, con impegno delle parti a rinunciare al giudizio pendente in Cassazione. I controricorrenti hanno resistito con controricorso. La Corte ha quindi verificato la ritualità della rinuncia notificata ai controricorrenti e la sua idoneità a produrre l'estinzione del giudizio, dichiarando estinto il processo e compensando integralmente le spese di legittimità per effetto della volontà espressa nell'atto di transazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla ricorrente, ritualmente notificata alle controparti, e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, richiamando la volontà espressa dalle parti nel verbale di conciliazione/transazione. La decisione non entra nel merito dei sei motivi di ricorso, perché la rinuncia ha fatto venire meno l'interesse alla prosecuzione del processo.
Norme richiamate
La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.
Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso è atto unilaterale recettizio che produce l'estinzione del processo senza necessità di accettazione delle altre parti; occorre che sia compiuta nelle forme previste e notificata/comunicata alle controparti.
la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti, o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale
La comunicazione o notifica della rinuncia alle controparti è funzionale anche a consentire l'adesione, con effetti sulla regolazione delle spese; in caso di adesione non opera la condanna alle spese del rinunziante.
È richiamato solo per il raffronto: diversamente dalla rinuncia nel processo civile ordinario, nel giudizio di cassazione non è richiesta l'accettazione delle altre parti.
Sono richiamati come base della domanda originaria di divisione ereditaria conseguente all'apertura della successione legittima.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se compiuta nelle forme di legge e ritualmente comunicata/notificata alle controparti, determina l'estinzione del processo senza che sia necessaria l'accettazione delle altre parti.
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: il suo effetto estintivo discende dalla manifestazione di volontà del rinunciante e dalla rituale conoscenza da parte dei destinatari, non da un consenso processuale altrui.
- Gli adempimenti di notifica o comunicazione della rinuncia alle controparti servono soprattutto a consentire l'eventuale adesione e a incidere sulla disciplina delle spese di lite.
- In presenza di una transazione o di una conciliazione che esprima la volontà comune di abbandonare il giudizio di legittimità, la Corte può compensare le spese del giudizio di cassazione.
- Quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, la Corte non esamina i motivi di impugnazione e la sentenza impugnata passa in giudicato.
Come è indicizzato
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