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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5613/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Palmi che revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Leonardo Amato con sentenza del Tribunale di Catanzaro (24/02/2015). Il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. e vizio di motivazione: sosteneva che la previsione della revoca si riferisce esclusivamente a delitti commessi dopo quello per il quale fu concessa la sospensione condizionale e non ai delitti commessi anteriormente; inoltre rilevava che la pena per il delitto anteriormente commesso era stata interamente scontata e non poteva essere cumulata con quella successiva, e che la sentenza relativa al delitto anteriormente commesso era divenuta irrevocabile nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che aveva concesso il beneficio.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso come infondato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte interpreta l'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. nel senso che la revoca automatica della sospensione condizionale opera quando, nei termini di legge, è riportata un'altra condanna per un delitto "anteriormente commesso" tale che, cumulata con la pena sospesa, superi i limiti dell'art. 163 cod. pen. Nel caso concreto risultava pacifico il superamento del limite dei due anni e che la sentenza relativa al delitto anteriormente commesso era divenuta irrevocabile nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza sospesa: pertanto la revoca era legittima. La Corte chiarisce che l'espressione "anteriormente commesso" non esclude i delitti materialmente commessi prima di quello per il quale fu concessa la sospensione; inoltre richiama l'orientamento giurisprudenziale che determina l'anteriorità con riferimento all'irrevocabilità delle sentenze, estendendo la previsione anche ai casi in cui la seconda condanna riguardi delitti commessi dopo quello sospeso ma prima del passaggio in giudicato della sentenza che concede il beneficio. Motivazione in sintesi: impedire che chi abbia due condanne in breve tempo con pena complessiva superiore al limite possa godere del beneficio.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    La norma prevede la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena se il condannato, nei termini stabiliti, riporta un'altra condanna per un delitto "anteriormente commesso" che, cumulata alla pena sospesa, fa superare i limiti dell'art. 163. La Corte interpreta "anteriormente commesso" in senso ampio, comprensivo dei casi in cui la seconda condanna diviene irrevocabile nel quinquennio successivo all'irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio, indifferentemente dalla data materiale di commissione del reato.

  • art. 163 cod. pen.

    Fissa i limiti di pena (tra cui il limite dei due anni) per l'applicabilità di istituti come la sospensione condizionale; la Corte applica tale limite in senso cumulativo ai fini della revoca ex art. 168.

  • Giurisprudenza citata: Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020 (Salamina)

    Ricorda l'orientamento secondo cui l'anteriorità del reato successivamente giudicato si determina con riferimento alla data in cui la sentenza che concede il beneficio diviene irrevocabile e non alla sola data di commissione del reato; tale orientamento non esclude invece l'applicazione dell'art. 168 ai reati materialmente commessi anteriormente al reato per il quale fu concessa la sospensione.

Massime di principio

  • L'art. 168, comma 1, n. 2, cod. pen. va interpretato in senso funzionale: rileva la confluenza di due condanne la cui pena cumulata supera i limiti dell'art. 163, indipendentemente dalla data materiale di commissione dei reati, quando la seconda condanna diviene irrevocabile nei termini previsti.
  • Per verificare l'applicabilità della revoca della sospensione condizionale occorre controllare i termini di irrevocabilità delle sentenze: l'anteriorità rilevante è quella collegata al passaggio in giudicato, non alla sola data di commissione.
  • Il fatto che una pena sia stata già scontata non impedisce automaticamente il computo cumulativo ai fini dell'art. 168 se la relativa condanna è divenuta irrevocabile nei termini previsti e la sommatoria supera il limite previsto dall'art. 163.
  • La ratio della norma è preventiva: evitare che chi ha riportato, in un periodo ristretto, due condanne con pena complessiva superiore al limite possa usufruire del beneficio. Pertanto, nelle valutazioni difensive è cruciale verificare tempestivamente le vicende di irrevocabilità delle sentenze.
  • In casi simili valutare l'opportunità di impugnare tempestivamente le sentenze che potrebbero concorrere al superamento del limite (per es. tramite appello) o di produrre elementi che incidano sulla determinazione della punibilità/quantificazione della pena, poiché la revoca è automatica se sussistono i presupposti formali.

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