Cassazione Penale, Sentenza n. 21224/2025 del 05/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati per due distinti capi: a) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) contestata a Tallarico per aver autorizzato l'erogazione di un contributo senza avviso pubblico, in violazione dell'art. 4 della legge regionale Calabria n. 19/2009; b) turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) contestata ad entrambi per interferenze nella procedura di selezione e nella graduatoria relativa a finanziamenti per iniziative culturali 2016. I motivi di ricorso denunciavano carenza e manifesta illogicità della motivazione, mancanza del dolo specifico e della prova di intese collusive, l'operatività dell'istituto delle "iniziative dirette regionali" previsto dalla norma regionale come deroga all'obbligo di avvisi pubblici, e la erronea applicazione dell'art. 110 c.p. in ordine al concorso di persone nel reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (art. 353-bis) perché il fatto non sussiste; ha dichiarato estinto per prescrizione il reato contestato al capo B) (art. 353) e ha annullato senza rinvio gli effetti penali relativi a tale capo. In relazione alle statuizioni civili collegate al capo B) ha disposto il rinvio per nuovo giudizio sul profilo civile, che dovrà essere deciso dal giudice civile competente in grado d'appello. La decisione è motivata dalla valutazione che: a) l'art. 353-bis tutela procedure selettive concorsuali e non si applica a forme non concorsuali o di "iniziativa diretta regionale"; b) nel capo B) vi era incombente problema di vizi motivazionali della sentenza di merito e contestualmente è intervenuta la prescrizione del reato (calcolata con le sospensioni rilevanti).
Norme richiamate
La norma tutela l'interesse dell'Amministrazione ad individuare il miglior contraente e la libertà di iniziativa economica; secondo la Corte si applica quando esiste una procedura selettiva comparativa (una "gara" anche informale). Non è estensibile alle procedure prive di uno schema concorsuale o alle scelte in cui non sia possibile individuare un contraente mediante confronto competitivo.
Il delitto di turbata libertà degli incanti punisce interferenze nelle gare e può essere integrato anche dal mero "turbamento" idoneo a influenzarne l'andamento; la fattispecie è di pericolo e non richiede necessariamente un danno concreto, ma richiede che l'interferenza riguardi una procedura concorsuale.
art. 4 legge Reg. Calabria 12 giugno 2009, n. 19
«All'utilizzo del fondo di cui al comma 1, nelle more dell'approvazione del Testo Unico per la cultura e i beni culturali, così come stabilito dalla legge regionale 15 gennaio 2009, n. 4, si provvede salvo quanto previsto nel successivo comma 3, mediante un programma annuale, che dovrà prevedere per la sua attuazione, ad eccezione delle iniziative dirette regionali e salvo quanto previsto nel successivo comma 3, l'adozione di uno o più avvisi pubblici. Il programma annuale viene approvato dalla Giunta regionale.»
La Corte ha rilevato che la norma prevede un regime "a doppio binario": la procedura ordinaria è tramite avvisi pubblici, ma è prevista la possibilità di "iniziative dirette regionali" come deroga. Tale deroga evoca modalità non concorsuali di individuazione del beneficiario e, quando sussiste, esclude l'ambito di applicazione del reato di cui all'art. 353-bis.
Norma sul concorso di persone nel reato. La Corte ha osservato che per il suo applico è necessario dimostrare la reale partecipazione e l'apporto causale dei partecipanti; non è sufficiente la mera coincidenza tra richiesta di un privato e provvedimento amministrativo senza prova di intese collusive.
Norma che disciplina la sospensione della prescrizione per determinati impedimenti; la Corte ha contato i giorni di sospensione (impedimento del difensore e sospensione Covid) ai fini del calcolo del termine prescrizionale del reato contestato.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione sui limiti di impugnazione in giudizio abbreviato; richiamata per specificare l'ambito dei motivi dedotti in cassazione nel rispetto dei limiti procedurali.
Massime di principio
- Distinguere con cura se la procedura è concorsuale (avviso pubblico/gara) o una "iniziativa diretta" non concorsuale: le fattispecie di turbata libertà (art. 353 e 353-bis c.p.) si applicano principalmente alle procedure competitive.
- Per integrare il reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) è necessario che la condotta interferisca nel contenuto del bando o in altro atto che predetermini i requisiti di partecipazione; la mera gestione difettosa o decisioni discrezionali non concorrono automaticamente alla fattispecie penale.
- La prova dell'esistenza di intese collusive richiede elementi che attestino un accordo e un apporto causale degli agenti pubblici verso l'esito favorevole di un privato; contatti occasionali o comunicazioni non provano da soli la collusione.
- Il delitto di turbata libertà degli incanti (art. 353) può configurarsi anche per il mero "turbamento" idoneo a influenzare la gara; tuttavia la valutazione richiede motivazione puntuale sugli elementi di idoneità a turbare il regolare svolgimento.
- Nelle impugnazioni è fondamentale valutare la prescrizione, tenendo conto delle sospensioni previste (es. impedimento difensore, periodi Covid) che allungano i termini prescrizionali.
- Se in sede di legittimità emerge che il fatto non sussiste o che il reato è estinto per prescrizione, la pronuncia penale può essere annullata senza rinvio; le pretese risarcitorie collegate devono essere valutate dal giudice civile competente.
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