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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15765/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la sua responsabilità per la detenzione ai fini di vendita di prodotti recanti segni o marchi contraffatti e per la correlata ricettazione. Con un unico motivo deduce violazione di legge in ordine alla sussistenza del delitto di cui all'art. 474 c.p., sostenendo che i fatti integrerebbero un falso grossolano e quindi un reato impossibile; da tale premessa fa discendere l'insussistenza del reato presupposto anche rispetto all'imputazione di ricettazione. La Corte di cassazione rileva però che la censura ripropone questioni già esaminate e disattese in appello, ed è inoltre formulata in modo non consentito in sede di legittimità, perché mira a rivalutare il fatto e la qualificazione delle emergenze probatorie.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondata la doglianza sulla pretesa riconducibilità dei fatti al falso grossolano e sulla conseguente esclusione del reato presupposto. La Corte valorizza la motivazione della sentenza di merito, che aveva congruamente accertato la contraffazione dei beni nella disponibilità dell'imputato e la sua consapevolezza della contraffazione, elementi ritenuti sufficienti anche per la ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 474 c.p.

    È il reato presupposto oggetto di contestazione; la Corte ribadisce che, in base agli accertamenti di merito, i beni erano contraffatti e non ricorreva un'ipotesi di falso grossolano tale da escludere la tipicità.

  • art. 648 c.p.

    Richiamato come ulteriore imputazione di ricettazione, ritenuta configurabile perché il ricorrente era consapevole della contraffazione dei prodotti detenuti per la vendita.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello e già specificamente esaminati e disattesi dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata sia congrua e giuridicamente corretta.
  • L'esclusione del reato impossibile per falso grossolano richiede una valutazione coerente con gli accertamenti di fatto compiuti nei gradi di merito; se il giudice di merito ha logicamente motivato sulla contraffazione dei beni, tale apprezzamento non è sindacabile in cassazione salvo specifici vizi di legittimità.
  • La configurabilità della ricettazione può essere affermata quando dagli elementi complessivi emerga la consapevolezza dell'origine illecita o della contraffazione dei beni detenuti per la vendita.
  • Quando il ricorso è manifestamente infondato o formulato in modo non consentito, la Corte ne dichiara l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dall'ordinamento, incluse le spese processuali e la sanzione in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoRicettazioneImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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