Cassazione Penale, Sentenza n. 15894/2026 del 30/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Verbania che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso il decreto di perquisizione e sequestro (10/11/2025) relativo a telefonini, personal computer e altri supporti informatici. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 253 e 275 c.p.p., dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla CEDU nonché del principio di proporzionalità: il decreto sarebbe generico, privo di criteri di selezione dei dati e di perimetrazione temporale, e si sarebbe tradotto in un sequestro esplorativo con copia integrale dell'intera massa di dati senza selezione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato l'ampia giurisprudenza sul principio di proporzionalità del sequestro probatorio, anche per dispositivi informatici, e i criteri che il decreto del pubblico ministero deve rispettare (ragioni per sequestro esteso vs indicazione delle informazioni oggetto di ricerca, criteri di selezione, perimetrazione temporale, tempi ragionevoli per la selezione e restituzione). Nel caso concreto la Corte ha ritenuto rispettate tali condizioni: il decreto aveva individuato finalità probatorie specifiche, indicato i documenti pertinenti e i fatti e date rilevanti (27/04/2022, 29/11/2022, 27/04/2023, 28/11/2023 e 30/10/2024), e dagli atti risultava che la copia forense dei dispositivi era stata eseguita entro dieci giorni (operazioni del 1° dicembre 2025 successive al sequestro del 20/11/2025), con analisi affidata al forensics della Guardia di Finanza; inoltre il ricorrente non aveva allegato un interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva di eventuali dati sensibili. Per questi motivi la compressione dei diritti è stata ritenuta proporzionata; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
Il decreto di sequestro probatorio, anche se concerne cose costituenti corpo di reato, richiede motivazione specifica circa la finalità probatoria e la pertinenza; non è sufficiente l'autoevidenza del nesso.
Il principio di proporzionalità (richiamato dall'art. 275 comma 3) è parametro di legittimità anche per i sequestri reali, imponendo adeguatezza, necessità e gradualità nella misura.
art. 42 Cost.
Richiama la tutela della proprietà come bene costituzionalmente protetto e vincola il bilanciamento tra interesse pubblico di accertamento e sacrificio del diritto del singolo.
art. 1 Primo Protocollo addizionale alla CEDU
Va assicurato un equilibrato rapporto di proporzionalità tra interesse pubblico e diritto di proprietà; anche il sequestro probatorio deve essere motivato e proporzionato.
art. 8 CEDU
Protegge la vita privata: l'acquisizione massiccia o indiscriminata di dati personali può costituire ingerenza non proporzionata ai sensi dell'art. 8, richiedendo garanzie e limiti.
Direttive/Carte UE (Carta dei diritti fondamentali e Trattato UE)
Riferimenti al principio di proporzionalità e alla tutela dei diritti fondamentali (artt. 49 par.3 e 52 Carta, art.5 TUE) come parametri interpretativi da tenere presenti nell'applicazione nazionale.
Norma che individua il reato contestato e delimita il perimetro sostanziale dell'accusa a cui la ricerca probatoria è collegata.
Massime di principio
- Il principio di proporzionalità è vincolante sin dalla genesi del sequestro probatorio: il decreto del pubblico ministero deve spiegare perché è necessario un sequestro omnicomprensivo o, in alternativa, individuare le specifiche informazioni da cercare.
- Per i dispositivi informatici il decreto deve indicare i criteri di selezione del materiale, giustificare eventuali limiti temporali dei dati richiesti e prevedere tempi ragionevoli per la selezione e la restituzione dei dati non rilevanti.
- L'assenza di una selezione preventiva e l'acquisizione indiscriminata di una 'massa' di dati è, in linea generale, illegittima salvo che il decreto spieghi le ragioni tecniche o investigative che la rendano necessaria.
- La documentazione delle operazioni eseguite (verbali, deleghe al forensics, copie forensi effettuate e tempi della copia) è determinante per valutare la proporzionalità nella fase esecutiva.
- Il giudice del riesame e della legittimità possono sindacare la proporzionalità già in sede di controllo del decreto; la questione non è meramente esecutiva.
- Il titolare dei dati che impugni il sequestro deve, se vuole incidere efficacemente, allegare l'interesse concreto e attuale alla disponibilità esclusiva dei dati sensibili per consentire al giudice un bilanciamento concreto.
- Un termine 'ragionevole' per le operazioni (la giurisprudenza indica come parametro orientativo i dieci giorni per la copia forense iniziale) deve comunque poter essere prorogato per oggettive difficoltà tecniche o mancata collaborazione dell'indagato.
- La delega a consulenti forensics e la tempestiva esecuzione di copie forensi riducono il rischio che il sequestro sia considerato esplorativo e aumentano la legittimità del vincolo.
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