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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00673/2025 del 08/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 dicembre 2022, che aveva confermato la sua condanna per tentata violenza privata in concorso. Nel ricorso per cassazione è stato dedotto un unico motivo, prospettando la violazione del diritto di difesa e, in particolare, del diritto al contraddittorio, in relazione alla celebrazione del giudizio di appello in forma orale e in un'unica udienza. La parte civile ha depositato ulteriori osservazioni sostenendo l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo relativo alla pretesa lesione del diritto di difesa e del contraddittorio, poiché il giudizio di appello si era svolto in una sola udienza, in forma orale, su richiesta del Procuratore generale e con la presenza del difensore dell'imputato. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato alle spese processuali, al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in Euro 2.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 110, 56 e 610 c.p.

    La sentenza di merito confermata in appello riguardava il concorso nel tentativo di violenza privata.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che denunci una violazione del diritto di difesa o del contraddittorio quando dagli atti risulta che l'appello si è svolto in udienza unica, in forma orale, e con la presenza del difensore dell'imputato.
  • La mera doglianza sulla modalità di trattazione del giudizio di appello non è idonea a fondare l'annullamento della decisione se il contraddittorio risulta comunque assicurato.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniViolenza privata
RamiProcesso penaleDelitti contro la persona
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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