Cassazione Penale, Sentenza n. 4857/2022 del 10/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per lesioni gravi (art. 583 quinquies c.p.), deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della legittima difesa e, in subordine, dell'eccesso colposo. Ha sostenuto che era stato ripetutamente colpito in testa con una sbarra di ferro dall'aggressore (Koxhaj Rezart) e che il morso all'orecchio fosse stato un gesto istintivo e necessario, posto che l'unico mezzo disponibile per disarmare e fermare l'aggressione erano le mani (eventualmente anche i morsi), senza volontarietà dolosa ma come reazione concitata per salvarsi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto insindacabile il giudizio di fatto dei giudici di merito che hanno escluso la legittima difesa e l'eccesso colposo, evidenziando la sproporzione della condotta (l'estirpazione totale dell'elice con esposizione di cartilagine) e l'assenza dell'inevitabilità del pericolo: l'aggressore avrebbe potuto essere neutralizzato o disarmato con mezzi meno lesivi o si sarebbe potuto tentare la fuga. La Cassazione ha inoltre qualificato la condotta come eccedente in senso doloso (atto volontario e non mero impulso istintivo) e ha rilevato l'inammissibilità del motivo in tema di eccesso colposo se non devoluto in appello. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e a versare Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma sussidiaria indicata quale fattispecie di reato applicata nella condanna per lesioni particolarmente gravi (momento fattuale: estirpazione dell'orecchio e conseguente deformazione del viso).
Regola la legittima difesa: la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti della scriminante, in particolare la proporzione e l'inevitabilità del mezzo utilizzato per difendersi.
Disciplina l'eccesso colposo: la Corte ha ricordato che per integrarlo è necessaria la sussistenza preventiva della scriminante (legittima difesa) e che l'eccesso deve essere dovuto a errore inescusabile o precipitazione; nel caso era escluso perché la reazione è stata qualificata come volontaria e dolosa.
Rilevata per spiegare la novella normativa sull'art. 55 c.p. (comma 2 relativo alla legittima difesa domiciliare) ma considerata non applicabile al caso di specie.
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
Richiamato in sede processuale relativo agli atti e alle richieste depositate dal Pubblico Ministero; non incide sul merito della questione sostanziale.
Massime di principio
- La valutazione della legittima difesa è, in linea di principio, questione di fatto: le valutazioni probatorie e di proporzione operate dal giudice di merito sono insindacabili in Cassazione salvo vizio logico-giuridico evidente.
- Per far valere l'eccesso colposo occorre che prima sussista la scriminante della legittima difesa; l'eccesso deve consistere in un errore di valutazione (colpa) e non in un comportamento volontario ed intenzionale che travalica la difesa.
- La proporzione tra offesa e difesa e l'inevitabilità del mezzo sono requisiti essenziali della legittima difesa: se esistono modalità meno lesive per neutralizzare l'aggressione, l'esimente non opera.
- Un gesto compiuto in stato di concitazione può comunque essere ritenuto comportamento volontario se sorretto da un impulso cosciente; la mera invocazione dell'istinto non basta a qualificare la condotta come colposa.
- Motivi nuovi non proposti nel grado d'appello sono inammissibili in Cassazione; bisogna devolvere le censure di merito nelle sedi precedenti per poterle discutere in cassazione.
- In presenza di un'aggressione armata, la difesa rimane legittima solo nella misura in cui sia proporzionata e inevitabile; l'uso di mezzi che producono danni permanenti e visibili può essere giudicato eccedente e doloso.
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