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Sentenza

Sentenza del 12/10/2017 n. 4092 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Scudo fiscale - Inibizione del potere di accertamento - Consegue - Condizione - Costituzione di attività fuori confine - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la dichiarazione di emersione e il rimpatrio o la regolarizzazione di attività finanziarie detenute all'estero impedissero all'Amministrazione finanziaria di esercitare il potere di accertamento, ai sensi dell'art. 14 del d.l. n. 350/2001, richiamato dall'art. 13-bis del d.l. n. 78/2009. La controversia riguardava, in particolare, la possibilità di estendere tale effetto protettivo a maggiori imponibili che non risultavano collegati alle attività oggetto di emersione.

La decisione

La preclusione dei poteri di accertamento prevista dalla disciplina dello scudo fiscale è stata ritenuta limitata alle fattispecie connesse alla costituzione, al rimpatrio o alla regolarizzazione di attività detenute fuori dal territorio nazionale. Poiché mancava una connessione tra i maggiori imponibili accertati e le attività oggetto di emersione, l'inibizione non poteva operare. L'accertamento dell'Amministrazione finanziaria è quindi risultato legittimo.

Norme richiamate

  • Art. 14 del decreto-legge n. 350/2001

    La norma inibisce determinati poteri di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, ma solo in relazione a fattispecie aventi attinenza con la costituzione o l'emersione di attività detenute all'estero.

  • Art. 13-bis del decreto-legge n. 78/2009

    La disposizione richiama e rende applicabile la disciplina dello scudo fiscale, compresi gli effetti di limitazione dei poteri di accertamento previsti dall'art. 14 del d.l. n. 350/2001.

Massime di principio

  • L'adesione a un regime di emersione o di definizione agevolata produce effetti protettivi solo entro l'ambito oggettivo previsto dalla legge e non costituisce una generale immunità da ogni successivo accertamento.
  • Per invocare l'inibizione del potere di accertamento è necessario dimostrare un nesso concreto tra i maggiori imponibili contestati e le attività estere oggetto di rimpatrio, regolarizzazione o emersione.
  • Se l'accertamento riguarda redditi, operazioni o attività autonomi e non riconducibili ai capitali dichiarati nello scudo fiscale, l'Amministrazione finanziaria conserva il proprio potere impositivo.
  • Le norme eccezionali che limitano i poteri di accertamento devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere estese per analogia a fattispecie diverse da quelle espressamente disciplinate.

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