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Sentenza

Sentenza del 12/10/2017 n. 397 - Comm. Trib. Prov. Savona

IRPEF- Collaboratore volontario - Rimborso di spese di trasferta e autostradali - Equiparabilità a reddito per Prestazione di lavoro occasionale - Non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha escluso l'assimilabilità dell'attività di collaboratore volontario del Patronato INAPA alle prestazioni occasionali previste dall'art. 67, lettera e), del TUIR. Di conseguenza, i rimborsi relativi a spese di trasferta e autostradali non sono stati qualificati come reddito imponibile ai fini IRPEF.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione fiscale dei rimborsi spese percepiti dal collaboratore volontario del Patronato INAPA. L'Amministrazione aveva ricondotto l'attività svolta alle prestazioni occasionali di cui all'art. 67, lettera e), del TUIR, considerando quindi imponibili le somme ricevute. Il ricorrente sosteneva invece che l'attività fosse prestata nell'ambito di un rapporto di collaborazione volontaria disciplinato dall'Accordo richiamato dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2010, del 30 marzo 2010, vistato dalla competente Direzione provinciale del lavoro, e che le somme avessero esclusivamente natura restitutoria delle spese sostenute.

Norme richiamate

  • Art. 67, lettera e), del TUIR

    La norma non si applica automaticamente all'attività di collaborazione volontaria svolta per un patronato quando il rapporto è regolato da uno specifico accordo istituzionale e le somme percepite costituiscono meri rimborsi delle spese sostenute.

  • Circolare del Ministero del Lavoro n. 10/2010 del 30 marzo 2010

    L'accordo richiamato dalla circolare costituisce il quadro disciplinare del rapporto di collaborazione volontaria con il patronato; il relativo visto della Direzione provinciale del lavoro supporta la qualificazione non occasionale e non reddituale dell'attività.

Massime di principio

  • Un rimborso spese non costituisce reddito imponibile quando è effettivamente collegato a costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività, è documentato e non rappresenta un compenso o un'indennità forfetaria.
  • La qualificazione fiscale delle somme dipende dalla natura concreta del rapporto e dalla causa del pagamento, non dalla sola denominazione utilizzata dalle parti.
  • Le attività di volontariato disciplinate da specifici accordi istituzionali possono non rientrare tra le prestazioni occasionali imponibili, purché il rapporto sia formalizzato e le somme abbiano funzione esclusivamente restitutoria.
  • Per evitare contestazioni è opportuno conservare l'accordo che disciplina la collaborazione, l'eventuale autorizzazione o visto dell'autorità competente e la documentazione delle spese rimborsate.
  • La decisione non implica che ogni pagamento ricevuto da un volontario sia automaticamente esente: eventuali compensi, somme forfetarie non giustificate o importi eccedenti le spese effettive possono avere natura reddituale.

Testo integrale

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