Sentenza del 12/10/2017 n. 394 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE - Avviso di Intimazione - ICI - Prescrizione - Applicazione del termine proprio del tributo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la riscossione di un credito ICI ritenuto prescritto. La precedente cartella di pagamento non era stata impugnata ed era quindi divenuta definitiva. La questione riguardava se tale definitività producesse la conversione del termine di prescrizione del tributo, da quinquennale a ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta prescritta. La mancata impugnazione della cartella rende il credito irretrattabile, impedendo di contestarne successivamente l'esistenza o l'ammontare, ma non attribuisce alla cartella valore di giudicato né determina la conversione del termine di prescrizione in quello decennale. Poiché l'ICI è un tributo locale soggetto a prescrizione quinquennale, l'avviso di intimazione notificato oltre tale termine non può validamente fondarsi sul credito ormai prescritto.
Norme richiamate
Art. 2953 cod. civ.
Gli effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi.
La conversione della prescrizione breve in prescrizione ordinaria decennale opera soltanto quando il diritto sia stato accertato con sentenza passata in giudicato o con altro provvedimento giudiziale definitivo equiparabile, non per effetto della mera definitività amministrativa di una cartella di pagamento.
Art. 2946, comma 1, n. 4, cod. civ.
Prescrizione ordinaria decennale.
La norma individua il termine ordinario decennale, ma tale termine non si applica automaticamente ai crediti tributari divenuti definitivi per mancata impugnazione della cartella.
Disciplina della prescrizione dei tributi locali
Il credito ICI, in quanto tributo locale periodico, è soggetto al termine di prescrizione quinquennale. La definitività della cartella impedisce la contestazione del merito della pretesa, ma non modifica tale termine prescrizionale.
Massime di principio
- La mancata impugnazione di una cartella di pagamento rende il credito non più contestabile nel merito, ma non equivale a una sentenza passata in giudicato.
- Per i tributi locali soggetti a prescrizione quinquennale, come l'ICI, il termine resta quinquennale anche dopo la definitività della cartella, salvo un titolo giudiziale idoneo a produrre la conversione in termine decennale.
- Ogni successivo atto della riscossione, come un'intimazione di pagamento, deve essere notificato prima della scadenza del termine di prescrizione e deve risultare preceduto da eventuali atti validamente interruttivi.
- In caso di contestazione, occorre verificare la cronologia completa delle notifiche, la validità degli atti interruttivi e il tempo trascorso dall'ultimo atto validamente notificato.
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