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Sentenza

Sentenza del 12/10/2017 n. 527 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

La prova di proventi realizzati "in nero" da parte del contribuente può essere fornita attraverso l'evidente distonia fra beni strumentali dell'impresa e il numero prodotti asseritamente realizzati in un determinato periodo d'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava la decisione della CTP che aveva annullato gli avvisi di accertamento relativi al 2005. Gli avvisi riguardavano, da un lato, l'omessa autofatturazione di 4.369 paia di scarpe acquistate senza fattura e, dall'altro, la vendita non contabilizzata di ulteriori 7.306 paia di scarpe, per maggiori ricavi pari a 309.555 euro. L'accertamento si fondava sulla differenza tra il numero di fondi e accessori acquistati e il numero di calzature formalmente vendute, nonché sull'assenza, nel periodo iniziale, di personale e macchinari sufficienti a giustificare una produzione interna. Il contribuente sosteneva invece che le calzature fossero state prodotte con materiali già acquistati e contestava la validità delle presunzioni dell'Ufficio.

La decisione

La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto utilizzabili gli effetti sospensivi dell'accertamento con adesione presentato dalla sola società anche nei confronti del socio, in ragione del regime di trasparenza e della solidarietà passiva. Nel merito, ha escluso dalla valutazione alcuni documenti prodotti tardivamente e in parte ritenuti contraffatti. Ha confermato che 4.369 paia erano state acquistate senza fattura e che altre 7.306 paia erano state vendute in nero, calcolando i maggiori ricavi sulla base del prezzo medio di vendita di 42,37 euro. Sono stati quindi confermati gli accertamenti societari ai fini delle imposte dirette, IVA e IRAP, nonché il maggior reddito di partecipazione imputato al socio. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 12 del D.Lgs. 218/1997

    La disposizione disciplina l'accertamento con adesione per le imposte dirette; la CTR l'ha richiamata per distinguere il relativo regime da quello applicabile nel caso concreto.

  • Art. 116, comma 8, del D.Lgs. 218/1997

    La CTR ha ritenuto applicabile il regime di trasparenza fiscale e la conseguente solidarietà passiva tra società e socio, estendendo al socio gli effetti sospensivi dell'istanza di accertamento con adesione presentata dalla società.

  • Art. 32, comma 4, del D.P.R. 600/1973

    I documenti contabili di facile reperibilità non esibiti durante la verifica possono essere dichiarati inutilizzabili nel successivo giudizio tributario, salvo specifiche giustificazioni. La CTR ha quindi espunto i documenti prodotti soltanto con il ricorso.

Massime di principio

  • La vendita di beni non fatturata può essere dimostrata anche mediante presunzioni semplici, purché fondate su dati oggettivi, coerenti e concordanti, come la differenza tra quantità di materie prime o componenti acquistati e quantità di prodotti contabilmente venduti.
  • L'assenza di personale, macchinari e materiali accessori adeguati può dimostrare che l'impresa non aveva una concreta capacità produttiva interna e che i beni risultavano invece acquistati o commercializzati senza regolare documentazione.
  • Quando la contabilità evidenzia una quantità di componenti superiore ai prodotti venduti e alle rimanenze dichiarate, il differenziale può essere assunto come indice di vendite non contabilizzate, se il contribuente non fornisce una spiegazione documentata e plausibile.
  • Le giustificazioni sulla capacità produttiva devono essere supportate da documenti coerenti relativi a personale, macchinari, materie prime, accessori, lavorazioni e giacenze; mere affermazioni non documentate difficilmente superano la presunzione dell'Amministrazione.
  • La mancata esibizione durante la verifica di documenti contabili già disponibili può comportarne l'inutilizzabilità nel contenzioso, soprattutto quando il contribuente non dimostri l'impossibilità di produrli tempestivamente.
  • In presenza di un regime fiscale trasparente e di solidarietà tra società e socio, gli effetti procedurali dell'accertamento con adesione promosso dalla società possono estendersi anche al socio, inclusa la sospensione dei termini.

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