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Sentenza

Sentenza del 12/10/2017 n. 245 - Comm. Trib. Prov. Reggio Emilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. L'Amministrazione contestava: la mancata contabilizzazione di sopravvenienze attive derivanti da debiti verso fornitori ritenuti non più esistenti o non movimentati; la deduzione di costi per lavorazioni di terzi ritenute non documentate e non inerenti, anche per la parziale coincidenza delle compagini sociali tra committente e fornitore; e la detrazione dell'IVA relativa all'acquisto di mosto, ritenuta illegittima per le successive vicende civilistiche del debito. La società sosteneva invece che i debiti fossero ancora esistenti, prescritti e correttamente contabilizzati, oppure già oggetto di ravvedimento; che le lavorazioni fossero documentate da contratto e congruamente valorizzate; e che l'IVA fosse detraibile al momento del ricevimento della fattura, indipendentemente dalla successiva compensazione del debito.

La decisione

Il ricorso è stato accolto integralmente e l'avviso di accertamento è stato annullato. La Commissione ha ritenuto invalide le riprese relative alle sopravvenienze attive, poiché la società aveva fornito spiegazioni analitiche sulla situazione delle singole posizioni debitorie. Ha inoltre ritenuto documentati ed effettivi i servizi di lavorazione di terzi, con corrispettivo determinato sulla base dei mercuriali della Camera di Commercio, e legittima la detrazione dell'IVA sull'acquisto del mosto, considerando irrilevanti le successive vicende civilistiche del debito. Quanto alla costituzione telematica dell'Agenzia, il giudice ha ritenuto che, essendo il ricorso stato introdotto in forma cartacea, anche la resistente avrebbe dovuto costituirsi in forma cartacea; tuttavia l'Agenzia è stata comunque ammessa a svolgere difese orali. Le spese di giudizio, pari a 5.000 euro oltre oneri di legge e contributo unificato, sono state poste a carico dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • Decreto ministeriale 23 dicembre 2013, n. 163, articoli 9 e 10

    Art. 9, comma 1: "Il ricorso e gli altri atti del processo tributario ... sono notificati utilizzando la PEC". Art. 10, commi 1 e 3: la costituzione e il deposito degli atti avvengono tramite SIGIT nel caso di notificazione del ricorso mediante PEC.

    Il giudice ha interpretato il combinato disposto nel senso che la modalità di introduzione del ricorso determina la modalità di costituzione delle parti: se il ricorso è notificato via PEC, la costituzione deve avvenire telematicamente tramite SIGIT; se il ricorso è introdotto in forma cartacea, anche la costituzione deve avvenire in forma cartacea.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articolo 23

    La parte resistente deve costituirsi in giudizio entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso.

    La tardiva o omessa costituzione comporta la decadenza dalla possibilità di proporre eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e di chiedere la chiamata di terzi, ma non impedisce necessariamente di contestare i fatti, sostenere l'applicabilità delle norme o produrre documenti nei limiti processuali previsti.

  • Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, articoli 24 e 32

    Le disposizioni sono richiamate in relazione alla possibilità della parte resistente, anche se non tempestivamente costituita, di svolgere determinate difese e produrre documenti nei termini processuali applicabili.

  • Codice di procedura civile, articolo 115, comma 1

    Il principio di non contestazione si applica anche al processo tributario, ma principalmente sul piano probatorio. La mancata presa di posizione dell'Ufficio non equivale automaticamente ad ammissione dei fatti né restringe il thema decidendum ai soli motivi espressamente contestati.

  • Cassazione civile, sentenza n. 6734/2015

    "La costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire ... entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio".

    La mancata o tardiva costituzione limita le difese processuali della parte resistente, senza comportare automaticamente l'accoglimento del ricorso o l'incontestabilità di ogni affermazione del contribuente.

  • Cassazione civile, sentenza n. 2196/2015

    "Il principio di non contestazione ... si applica anche nel processo tributario, ma ... riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato".

    La mancata contestazione può rendere non controverso un fatto storico adeguatamente allegato, ma non consente di presumere automaticamente l'esistenza delle conseguenze giuridiche o fiscali che il contribuente pretende di desumere da quel fatto.

  • Cassazione civile, sentenza n. 13834/2014

    "La mancata presa di posizione dell'Ufficio sui motivi di opposizione ... non equivale ad ammissione".

    Nel processo tributario la mancata contestazione specifica dell'Amministrazione non determina di per sé l'ammissione delle allegazioni del contribuente, poiché il giudice deve comunque valutare le prove ritualmente acquisite.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è essenziale rispettare la modalità di costituzione coerente con quella utilizzata per introdurre il ricorso: la scelta tra procedimento cartaceo e telematico può vincolare entrambe le parti.
  • La mancata o irregolare costituzione dell'Amministrazione limita le eccezioni e le difese processuali proponibili, ma non comporta automaticamente la vittoria del contribuente: i fatti devono comunque essere provati e valutati dal giudice.
  • Per contestazioni su debiti verso fornitori e sopravvenienze attive, il contribuente deve documentare analiticamente, posizione per posizione, l'esistenza del debito, la sua estinzione, la prescrizione, il ravvedimento o la corretta contabilizzazione in altro esercizio.
  • I costi per servizi infragruppo o tra soggetti con compagine sociale parzialmente coincidente non sono automaticamente indeducibili; occorre dimostrare l'effettività, l'inerenza, la documentazione del servizio e la congruità del corrispettivo.
  • La detrazione dell'IVA, quando ne ricorrono i presupposti, si collega ordinariamente alla ricezione e registrazione della fattura e all'effettuazione dell'operazione. Le successive vicende civilistiche del debito, come cessione, compensazione o contestazione contrattuale, non incidono automaticamente sulla detrazione.
  • Il principio di non contestazione nel processo tributario opera soprattutto sul piano probatorio e non trasforma automaticamente in veri tutti i significati giuridici dedotti da un fatto non contestato.
  • Quando l'Amministrazione fonda una ripresa su presunzioni contabili, il contribuente può superarla fornendo una ricostruzione documentale puntuale e coerente delle singole operazioni e dei relativi periodi d'imposta.

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