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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29107/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (agente riscossione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato cartelle di pagamento e un'ipoteca esattoriale iscritta a garanzia di un debito complessivo di euro 33.255,90, riferito sia a pretese tributarie sia previdenziali. In primo grado la CTP aveva annullato tre delle quattro cartelle, ma aveva escluso la cancellazione dell'ipoteca. In appello, l'agente della riscossione aveva proposto gravame principale e l'Agenzia delle Entrate appello incidentale; la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per due cartelle per effetto di sopravvenienze normative e aveva rigettato il resto. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; dal testo è espressamente esaminato il primo, con cui si denunciava nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o perplessa. La censura evidenziava l'incertezza dell'iter logico della CTR, che da un lato pareva confermare l'annullamento della cartella residua, dall'altro motivava sul venir meno dell'ipoteca in relazione a un credito che la stessa CTR sembrava ritenere non più esistente, con ulteriore incoerenza tra motivazione, dispositivo e riferimento a un generico 'fatto sopravvenuto'.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da irriducibile contraddittorietà e da motivazione non idonea a soddisfare il minimo costituzionale. Ha osservato che, sottratte le due cartelle per le quali era stata dichiarata cessata la materia del contendere e quella coperta da giudicato, restava controversa una sola cartella; la motivazione della CTR su tale residuo era però internamente incoerente, perché alternava il rigetto dell'appello alla conferma dell'annullamento della cartella e al richiamo al venir meno dell'ipoteca, senza una ricostruzione logica comprensibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Sono rimaste ferme le statuizioni sulla cessazione della materia del contendere relative alle cartelle nn. 542000 e 643000, espressamente escluse dalla cassazione.

Norme richiamate

  • d.l. n. 119/2018

    richiamato come fonte del sopravvenuto venir meno della materia del contendere per due cartelle di pagamento.

  • art. 132 c.p.c.

    evocato implicitamente dal riferimento al minimo costituzionale della motivazione, quale parametro di validità della sentenza.

Massime di principio

  • La sentenza è nulla quando la motivazione sia irredimibilmente contraddittoria o perplessa al punto da non consentire di comprendere la reale ratio decidendi, integrando il mancato assolvimento dell'obbligo motivazionale nel minimo costituzionale.
  • Nel giudizio di impugnazione, il giudice deve delimitare con precisione l'oggetto residuo della controversia dopo le statuizioni irrevocabili o le sopravvenienze; una motivazione che mescoli crediti estinti, crediti ancora controversi e conseguenze accessorie come l'ipoteca senza nesso logico rende la decisione cassabile.
  • Quando il dispositivo e la motivazione non sono coerenti tra loro e non è possibile ricostruire con certezza la base fattuale e giuridica della decisione, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame e nuova motivazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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