Cassazione Civile, Ordinanza n. 29107/2024 del 12/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La contribuente aveva impugnato cartelle di pagamento e un'ipoteca esattoriale iscritta a garanzia di un debito complessivo di euro 33.255,90, riferito sia a pretese tributarie sia previdenziali. In primo grado la CTP aveva annullato tre delle quattro cartelle, ma aveva escluso la cancellazione dell'ipoteca. In appello, l'agente della riscossione aveva proposto gravame principale e l'Agenzia delle Entrate appello incidentale; la CTR aveva dichiarato cessata la materia del contendere per due cartelle per effetto di sopravvenienze normative e aveva rigettato il resto. L'agente della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi; dal testo è espressamente esaminato il primo, con cui si denunciava nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o perplessa. La censura evidenziava l'incertezza dell'iter logico della CTR, che da un lato pareva confermare l'annullamento della cartella residua, dall'altro motivava sul venir meno dell'ipoteca in relazione a un credito che la stessa CTR sembrava ritenere non più esistente, con ulteriore incoerenza tra motivazione, dispositivo e riferimento a un generico 'fatto sopravvenuto'.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo la sentenza della CTR affetta da irriducibile contraddittorietà e da motivazione non idonea a soddisfare il minimo costituzionale. Ha osservato che, sottratte le due cartelle per le quali era stata dichiarata cessata la materia del contendere e quella coperta da giudicato, restava controversa una sola cartella; la motivazione della CTR su tale residuo era però internamente incoerente, perché alternava il rigetto dell'appello alla conferma dell'annullamento della cartella e al richiamo al venir meno dell'ipoteca, senza una ricostruzione logica comprensibile. La sentenza impugnata è stata quindi cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità. Sono rimaste ferme le statuizioni sulla cessazione della materia del contendere relative alle cartelle nn. 542000 e 643000, espressamente escluse dalla cassazione.
Norme richiamate
richiamato come fonte del sopravvenuto venir meno della materia del contendere per due cartelle di pagamento.
evocato implicitamente dal riferimento al minimo costituzionale della motivazione, quale parametro di validità della sentenza.
Massime di principio
- La sentenza è nulla quando la motivazione sia irredimibilmente contraddittoria o perplessa al punto da non consentire di comprendere la reale ratio decidendi, integrando il mancato assolvimento dell'obbligo motivazionale nel minimo costituzionale.
- Nel giudizio di impugnazione, il giudice deve delimitare con precisione l'oggetto residuo della controversia dopo le statuizioni irrevocabili o le sopravvenienze; una motivazione che mescoli crediti estinti, crediti ancora controversi e conseguenze accessorie come l'ipoteca senza nesso logico rende la decisione cassabile.
- Quando il dispositivo e la motivazione non sono coerenti tra loro e non è possibile ricostruire con certezza la base fattuale e giuridica della decisione, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame e nuova motivazione.
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