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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23298/2022 del 15/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva ammesso il ricorrente all'affidamento in prova al servizio sociale subordinandone la concessione al pagamento in favore delle persone offese della somma di 100.000,00 euro entro 60 giorni. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per non avere il Tribunale valutato le sue attuali condizioni economiche e per avere fondato l'imposizione della prescrizione risarcitoria sulle sole risultanze del processo di cognizione, senza verificare la capacità concreta di adempiere e senza adeguata valutazione della pericolosità sociale attuale

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che le prescrizioni imposte all'affidamento in prova costituiscono parte integrante del giudizio prognostico e che il Tribunale può legittimamente imporre prescrizioni risarcitorie. Tuttavia ha annullato l'ordinanza impugnata perché il Tribunale di sorveglianza non ha effettuato una specifica valutazione delle attuali condizioni reddituali del condannato correlata all'importo di 100.000,00 euro. È stato disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Venezia per un nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Corte

Norme richiamate

  • art. 47 Ord. pen.

    Le informazioni ed elementi previsti dall'art. 47 devono essere considerati ai fini della concessione delle misure alternative; le prescrizioni imposte all'affidamento in prova fanno parte del giudizio prognostico e non possono essere omesse né imposte senza motivazione

  • Cass. Sez. 1, 05/05/2015, Incarbone (n. 31420)

    Conferma che per l'ammissione all'affidamento va valutata non solo la natura e gravità del reato ma anche la condotta successiva e gli elementi positivi che consentono una prognosi favorevole

  • Cass. Sez. 1, 21/11/2018, Nicastro (Rv. 275171-01)

    Principio secondo cui l'eventuale incapacità di risarcire il danno non giustifica automaticamente la mancata ammissione all'affidamento: occorre valutare la capacità economica concreta e attuale del richiedente

Massime di principio

  • Le prescrizioni (anche risarcitorie) collegate all'affidamento in prova sono parte del giudizio prognostico e devono essere motivate nel provvedimento
  • Il tribunale può imporre obblighi risarcitori, ma deve verificare e motivare la correlazione tra l'importo richiesto e le attuali condizioni economico-reddituali del condannato
  • L'incapacità di pagare non esclude automaticamente l'accesso alla misura alternativa: è necessaria una valutazione specifica della capacità di adempimento
  • La valutazione della pericolosità sociale richiede l'esame della condotta successiva e della disponibilità concreta del condannato a collaborare al percorso rieducativo
  • Se il provvedimento non esplicita la valutazione delle condizioni economiche quando impone una prescrizione pecuniaria significativa, è possibile l'annullamento e il rinvio per nuovo esame

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