Cassazione Penale, Sentenza n. 13691/2022 del 11/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del fermo e della conseguente misura della custodia cautelare in carcere per presunto reato continuato di spaccio (art. 73, comma 1, T.U. stupefacenti). Il ricorrente contestava in particolare la motivazione relativa al pericolo di fuga, lamentando l'insussistenza di tale requisito e che il giudice avesse utilizzato una formula di stile priva di argomentazione concreta e personalizzata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida del fermo. I giudici hanno considerato manifestamente illogica la motivazione del G.i.p. sul pericolo di fuga, osservando che gli elementi richiamati dall'ordinanza sono sconfessati dai fatti (al ricorrente era stato notificato un decreto di espulsione e un ordine di lasciare il territorio il 23/4/2021 ma egli ha continuato a vivere in Italia ed è stato nuovamente fermato nella medesima zona oltre due mesi dopo). La Corte ha richiamato il principio per cui il pericolo di fuga non può essere presunto in base al titolo di reato o alla sola stranierita, ma deve emergere da elementi specifici e personalizzati e da un ragionamento logico e consequenziale.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, Testo Unico stupefacenti
La norma è stata richiamata come base del reato contestato (traffico/cessione continuata di sostanze stupefacenti). L'interpretazione rilevata dalla Corte non riguarda l'elemento costituzionale del reato, ma il fatto che la gravità del titolo di reato non può di per sé giustificare la presunzione del pericolo di fuga.
art. 10-bis, Testo Unico immigrazione
Richiamato in relazione alla posizione di irregolarita del ricorrente (decreto di espulsione e ordine di lasciare il territorio notificati il 23/4/2021). La Corte utilizza quel fatto per valutare la logicita della motivazione sul pericolo di fuga: la notifica del provvedimento di espulsione e la successiva permanenza del ricorrente in Italia smentiscono la tesi secondo cui avrebbe verosimilmente fatto ritorno in Marocco per sottrarsi alla giustizia.
Principio giurisprudenziale sulla convalida del fermo (giurisprudenza di legittimita citata)
Sez. 2, n. 33531 del 16/06/2021; Sez. 2, n. 26605 del 14/02/2019
La Corte riafferma che la valutazione del pericolo di fuga è una valutazione prognostica che deve essere motivata con elementi specifici, concreti e personalizzati; il giudizio è sindacabile in Cassazione se manca uno sviluppo argomentativo logico e consequenziale o se la motivazione si limita a formule di stile.
Massime di principio
- Il pericolo di fuga non può essere dedotto automaticamente dallo status di cittadino straniero o dalla gravita del reato: occorrono elementi concreti e personalizzati che dimostrino una rilevante plausibilita che l'indagato si sottragga alla giustizia.
- La convalida del fermo richiede una motivazione logica, consequenziale e specifica; formule di stile o affermazioni generiche sono insufficiente e possono determinare l'annullamento del provvedimento in Cassazione.
- Fatti contrari al presunto pericolo di fuga (es. notifica di espulsione seguita dalla permanenza reale e continuativa nel territorio e dalla successiva presenza nella stessa zona) devono essere considerati dal giudice e, se non vengono spiegati, rendono la motivazione manifestamente illogica.
- Nelle impugnazioni, documentare e mettere in evidenza elementi che smentiscono la possibilità di fuga (residenza continuativa nello stesso luogo, assenza di tentativi di allontanamento, legami sul territorio) è strategico per ottenere l'annullamento della convalida del fermo.
- Se la motivazione del G.i.p. e' carente sotto il profilo logico-argomentativo, la Cassazione puo' annullare senza rinvio quando l'errore e' tale da non richiedere ulteriori accertamenti di merito.
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