Cassazione Penale, Ordinanza n. 34503/2026 del 25/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputata ha proposto ricorso contro la sentenza del 9 dicembre 2025 della Corte di appello di Roma, che aveva sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado, riformandola soltanto quanto al trattamento sanzionatorio, per bancarotta fraudolenta patrimoniale. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato e sulla conseguente qualificazione dei fatti ai sensi dell’art. 217 l. fall. La Corte ha rilevato che le censure riproponevano pedissequamente questioni già sollevate in appello e puntualmente disattese, e che risultavano comunque manifestamente infondate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché reiterativi di censure già respinte dalla Corte territoriale e, comunque, manifestamente infondati: lo scopo fraudolento, dato psicologico, può essere desunto dalla ricostruzione complessiva della vicenda e dalle circostanze del fatto, inclusi gli elementi che rivelino la finalizzazione della condotta omissiva all’occultamento delle vicende gestionali; la sentenza d’appello aveva indicato tali elementi. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 1, l. fall.
la ha ritenuta responsabile del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale
La responsabilità è riferita alla bancarotta fraudolenta patrimoniale; il testo non riporta una più ampia interpretazione della disposizione.
il primo e il secondo motivo di ricorso - che denunziano violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato e alla conseguente qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 217 I. fall. - sono indeducibili perché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito
La qualificazione alternativa dei fatti ai sensi dell’art. 217 l. fall. è stata prospettata dalla ricorrente; le relative censure non sono state esaminate nel merito perché reiterative e, in ogni caso, manifestamente infondate.
che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile
Il ricorso è dichiarato inammissibile in ragione dei vizi rilevati nei motivi proposti.
con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende
Alla dichiarazione d’inammissibilità conseguono la condanna della ricorrente alle spese processuali e il pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Lo scopo fraudolento, in quanto elemento di natura psicologica, può essere desunto dalla ricostruzione complessiva della vicenda e dalle circostanze concrete, valutando gli elementi che mostrino la finalizzazione di una condotta omissiva all’occultamento delle vicende gestionali.
- Sono inammissibili le censure di legittimità che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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