Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 131/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto dirigenziale della Regione Calabria e deliberazione della Direzione generale dell’ASP di Reggio Calabria

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La cooperativa sociale ha impugnato il decreto dirigenziale regionale e la deliberazione dell’ASP di Reggio Calabria, chiedendone l’annullamento. La Regione Calabria ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Calabria, sede di Catanzaro, sostenendo che, avuto riguardo alla sfera di applicazione dei provvedimenti contestati, la controversia dovesse essere trattata dalla Sezione staccata di Reggio Calabria.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di incompetenza territoriale ritualmente proposta dalla Regione Calabria. In applicazione dell’art. 47 c.p.a., ha assegnato il ricorso alla competenza della Sezione staccata di Reggio Calabria dello stesso Tribunale, disponendo la comunicazione dell’ordinanza da parte della segreteria. Ha inoltre posto a carico della parte ricorrente l’onere di reiscrivere l’atto di ricorso secondo le procedure del processo amministrativo telematico. L’ordinanza non ha deciso il merito delle censure dedotte contro gli atti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 47 c.p.a.

    La disposizione è stata applicata per dichiarare l’incompetenza della sede di Catanzaro e assegnare il ricorso alla Sezione staccata di Reggio Calabria competente.

Massime di principio

  • Quando un’eccezione di incompetenza territoriale è ritualmente proposta e risulta fondata in relazione alla sfera di applicazione degli atti impugnati, il TAR può assegnare il ricorso alla diversa sezione territorialmente competente dello stesso Tribunale ai sensi dell’art. 47 c.p.a.
  • L’assegnazione del ricorso alla sezione competente non comporta una decisione sul merito delle censure dedotte contro gli atti amministrativi impugnati.
  • A seguito dell’assegnazione a una diversa sezione del TAR, il ricorrente deve reiscrivere l’atto di ricorso secondo le procedure del processo amministrativo telematico.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.