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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37189/2024 del 09/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la cassazione dell\'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di scomputo, ai sensi dell\'art. 657, comma 1, c.p.p., del periodo di sottoposizione alla misura cautelare dell\'obbligo di dimora (tre anni e quattro giorni) con prescrizione di non allontanarsi dall\'abitazione tra le ore 20 e le ore 7. Denunciava violazione degli artt. 284 e 657 c.p.p., sostenendo che la prescrizione accessoria fosse stata imposta immotivatamente e avesse trasmodato in prescrizione "aggressiva", idonea a snaturare la misura trasformandola in misura "custodiale" assimilabile agli arresti domiciliari.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha richiamato la costante giurisprudenza secondo cui l\'obbligo di dimora non è scomputabile con la pena inflitta salvo che la misura sia resa assimilabile agli arresti domiciliari per effetto di obblighi arbitrari eccessivamente restrittivi. Nel caso concreto il giudice di merito aveva correttamente ritenuto che la prescrizione notturna non fosse arbitraria ma diretta a soddisfare esigenze cautelari, non impedendo l\'interazione sociale del soggetto; pertanto non si era determinata una trasformazione in regime custodiale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 657 cod. proc. pen.

    Secondo la Corte la norma non consente lo scomputo della misura cautelare dell\'obbligo di dimora con la pena inflitta, salvo che la misura sia stata resa di fatto assimilabile agli arresti domiciliari per effetto di obblighi accessori arbitrari e restrittivi

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Il ricorrente deduceva violazione di questa norma (riferita al vizio di motivazione o alla mancata applicazione di criteri), ma la Corte ha ritenuto che non sussistessero i profili di illegittimità prospettati e che la motivazione del giudice a quo fosse adeguata

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione

Massime di principio

  • L\'obbligo di dimora non è automaticamente scomputabile come pena: va valutato caso per caso se la misura, per effetto di obblighi accessori, sia divenuta di fatto assimilabile agli arresti domiciliari.
  • Per ottenere lo scomputo ai sensi dell\'art. 657 c.p.p. il ricorrente deve dimostrare che le prescrizioni imposte erano arbitrarie o così restrittive da impedire la normale vita sociale e personale, configurando un regime custodiale.
  • La valutazione del carattere "custodiale" si fonda su criteri di proporzione, necessità e aderenza alle esigenze cautelari: misure temporanee e limitate nell\'orario (es. semplice coprifuoco notturno) non sono in sé assimilabili a custodialità.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve documentare le esigenze di cautela (es. gravità della pena definitiva, pericolosità) che giustificano prescrizioni accessorie; l\'assenza di essa può costituire terreno di impugnazione.
  • In caso di rigetto del ricorso in cassazione il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare la fondatezza della doglianza prima di proporre gravame

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