Cassazione Penale, Ordinanza n. 21781/2026 del 12/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La statuizione di condanna per evasione è rimasta ferma; la Corte ha inoltre ribadito che la prescrizione non era maturata, poiché la recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, c.p. incideva sul relativo calcolo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputata avverso la sentenza della Corte d'appello che l'aveva condannata per evasione. Nel ricorso venivano dedotti cinque motivi: 1) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento dello stato di necessità per esigenze di salute; 2) censura sul rigetto della richiesta di rinvio dell'udienza, formulata dal difensore per concomitante impegno professionale; 3) doglianza sulla mancata assunzione dell'esame dell'imputata, che aveva dichiarato di rinunciarvi; 4) omissione del riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 5) mancata declaratoria di non doversi procedere per prescrizione, ritenuta insussistente dalla Corte d'appello per effetto della recidiva specifica e infraquinquennale. La Cassazione ha ritenuto i primi quattro motivi generici e meramente ripetitivi di motivi già devoluti in appello e già disattesi con motivazione logica e coerente; il quinto motivo è stato reputato manifestamente infondato perché il termine prescrizionale non risultava maturato in presenza della recidiva contestata.
Norme richiamate
reato di cui all'art. 385 cod. pen.
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in appello e del ricorso in cassazione.
causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Invocata dalla ricorrente; la Corte ne ha escluso l'applicazione rilevando la genericità del motivo, richiamando il rigetto già operato in appello.
recidiva specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen.
La recidiva è stata considerata ai fini del computo della prescrizione, escludendo che il termine fosse maturato.
intervenuta prescrizione dei reato
Il motivo sulla prescrizione è stato respinto perché il termine non risultava ancora decorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione sono inammissibili i motivi generici o meramente reiterativi di censure già dedotte in appello, quando la sentenza impugnata le abbia affrontate con motivazione logicamente coerente e priva di vizi rilevanti.
- La richiesta di riconoscimento dello stato di necessità o di altre cause di esclusione della punibilità deve essere sorretta da specifiche deduzioni fattuali e giuridiche; la mera riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi non consente il sindacato di legittimità.
- La mancata assunzione di un mezzo di prova o l'omesso rinvio dell'udienza non fondano di per sé l'accoglimento del ricorso se la censura è formulata in modo aspecifico e ripetitivo rispetto all'appello.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere dedotta con motivi non generici e in relazione alla concreta valutazione del fatto e della persona dell'imputato; in sede di legittimità non è scrutinabile una censura che si limiti a ripetere doglianze già respinte.
- La prescrizione non può essere dichiarata quando, sulla base dei criteri legali applicabili, il termine non risulta ancora maturato; la recidiva specifica e infraquinquennale può incidere sul calcolo del tempo necessario per estinguere il reato.
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