Cassazione Penale, Ordinanza n. 28956/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Le imputate hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. L'unico motivo deduceva inosservanza della legge penale, sostenendo che gli elementi probatori raccolti a loro carico non avessero i requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti per fondare la responsabilità. La Corte ha ritenuto la censura generica e indeterminata, perché non indicava in modo puntuale quali elementi della motivazione fossero errati e si limitava a riproporre le stesse doglianze già formulate in appello e già disattese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non confrontava in modo argomentato la motivazione della sentenza impugnata e si limitava a reiterare censure già respinte nei gradi di merito. Conseguentemente ha condannato le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e contenere una critica argomentata alla decisione impugnata; la mera riproposizione di censure già svolte e disattese in appello integra genericità e indeterminatezza.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il ricorso è inammissibile quando il motivo non è specifico, cioè non individua con precisione i punti della motivazione censurati e non sviluppa una critica effettiva e autonoma rispetto alla decisione impugnata.
- La mera riproposizione delle doglianze già dedotte in appello, senza confrontarsi con le ragioni del rigetto da parte del giudice di merito, non assolve alla funzione del ricorso per cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, conseguono la condanna alle spese processuali e il pagamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
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