Cassazione Penale, Sentenza n. 6277/2024 del 12/02/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava il decreto che confermava la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e la confisca di sette orologi, censurando: 1) difetto di correlazione tra la proposta di misura (limitata alla lett. b) art.1 d.lgs. 159/2011) e l'applicazione anche della lett. c), con lesione del diritto di difesa e mancata attualità della pericolosità; 2) carenza di prova che vivesse abitualmente dei proventi delittuosi (condanne rilevanti datate, procedimenti archiviati, condanne per reati tentati non idonee a produrre reddito, e recente affidamento in prova ai servizi sociali); 3) mancata verifica dell'idoneità dei redditi leciti a giustificare gli acquisti e indebita valorizzazione di sospetti redditi non dichiarati; 4) eccessività della misura personale (durata triennale e obbligo di dimora).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. In motivazione la Corte ha ritenuto legittima la requalificazione giuridica operata dal giudice di merito (applicazione congiunta delle lett. b) e c) dell'art.1 d.lgs. n.159/2011) purché fondata sugli stessi elementi di fatto e ove sia stato assicurato alla difesa un effettivo contraddittorio; ha confermato la valutazione di merito sulla abitualità delle condotte illecite e sulla loro idoneità a produrre profitti sufficienti a giustificare la confisca degli orologi; ha escluso rilievo decisivo, ai fini del giudizio di prevenzione, dell'affidamento in prova ai servizi sociali e ha ritenuto congrua la durata e le prescrizioni della misura.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 1, lett. b)
art.1, lett. b) ("vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuosa")
La Corte conferma che la pericolosità ai sensi della lett. b) richiede accertamento di abitualità nella commissione di delitti idonei a produrre redditi, dell'effettivo profitto e dell'incidenza di tali proventi sul reddito complessivo
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - art. 1, lett. c)
Può essere applicata insieme alla lett. b) se l'individuazione di plurimi profili di pericolosità è fondata sui medesimi fatti e la difesa ha avuto contraddittorio effettivo
d.lgs. 6 settembre 2011 - artt. 16, 18, 24
Norme richiamate dal ricorrente con riguardo a limiti e criteri per l'accertamento dei redditi e della confiscabilità; la Corte ha ritenuto che la valutazione giudiziaria dei redditi e della provenienza dei beni rientri nella motivazione di merito
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
Principi richiamati dalla Cassazione: la pericolosità generica lett. b) va delimitata tassativamente; occorre verificare abitualità, effettiva produzione di profitti e che tali profitti costituiscano o abbiano costituito il reddito esclusivo o una componente significativa
Cass. Sez.1, n. 8039/2019 (Aliffi)
Conferma che nel procedimento di prevenzione il giudice può riconsiderare la qualificazione giuridica purché fondata sugli stessi fatti e sia garantito il contraddittorio
Cass. Sez.6, n. 29157/2023 (Valenti)
Indica i parametri per valutare l'abitualità e la congruità del profitto rispetto al valore dei beni oggetto di confisca
Cass. Sez. U, n. 33451/2014 (Repaci)
Richiama il limite del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione: ammessa solo per violazione di legge, non per questioni di merito o valutazioni concorrenti
Massime di principio
- Il giudice di prevenzione può riformulare la qualificazione della pericolosità (anche aggiungendo ipotesi) se la nuova qualificazione è fondata sugli stessi elementi di fatto e la difesa ha potuto esercitare un contraddittorio effettivo
- Per l'applicazione della pericolosità ai sensi della lett. b) occorre accertare: abitualità nella commissione di reati idonei a produrre profitto; che tali reati abbiano effettivamente generato proventi; e che i proventi costituiscano o abbiano costituito il reddito esclusivo o una componente significativa
- In sede di cassazione nel procedimento di prevenzione le censure sono ammissibili solo per violazione di legge; le critiche alle valutazioni di fatto o alla motivazione sono, di regola, inammissibili
- Archiviazioni e procedimenti non conclusi con condanna possono comunque essere valorizzati nel giudizio di prevenzione se indicativi di un comportamento seriale e abituale
- La confisca di beni richiede un nesso di congruenza tra il valore dei beni e i profitti illeciti ritenuti: è necessario che la provenienza lecita non sia giustificata e che la quantità di profitto sia ragionevolmente compatibile con il valore degli oggetti confiscati
- Provvedimenti favorevoli in ambito penale (es. affidamento in prova) non determinano automaticamente l'esclusione della misura di prevenzione, dato il carattere autonomo del procedimento di prevenzione
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