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Sentenza

Sentenza n. 2496/2026 - Milano, Sezione 1

in punto ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, n. 192/2024, depositata e resa pubblica 24 giugno 2024, r.g. n. 454/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 2 luglio 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 27 marzo 2025.

Giustizia amministrativa202502382

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato l'Amministrazione al pagamento di somme

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero il 2 luglio 2024, con la quale era stato accertato il suo diritto alla retribuzione professionale docenti per i giorni di lavoro svolti dal 12 ottobre 2018 ed era stata liquidata la somma di euro 1.790,21 lordi, oltre interessi e rivalutazione, nonché le spese di lite. Nonostante la notifica del titolo, l'Amministrazione non aveva adottato alcun adempimento. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'accredito delle somme dovute a titolo di capitale e interessi legali riconosciuti nella sentenza ottemperanda. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Mantova/Cremona, attribuendogli un termine di 60 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dalla normativa speciale. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti dell'Amministrazione, l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche in presenza di altre ragioni ostative. Nel caso concreto, tali ragioni sono state ravvisate nella nomina del commissario e nella complessità dell'esecuzione, articolata in più fasi e coinvolgente una pluralità di soggetti. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, nei presupposti previsti, una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora può essere esclusa, oltre che per manifesta iniquità, anche quando ricorrano altre ragioni ostative; tali ragioni possono essere individuate nella presenza di strumenti esecutivi alternativi e nella complessità dell'adempimento pubblico.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione statale.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    In caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è accoglibile quando una sentenza di condanna al pagamento di somme nei confronti di un'amministrazione statale sia passata in giudicato, sia stata notificata all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine assegnato, disponendo l'accredito del capitale e degli accessori riconosciuti nel titolo esecutivo.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario incaricato di compiere in via sostitutiva tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni pubbliche, ma può essere negata quando ricorrano altre ragioni ostative, tra cui la nomina di un commissario ad acta e la particolare complessità dell'iter amministrativo e contabile necessario all'adempimento.
  • Quando il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria è un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato uno specifico compenso commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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