Parere n. 1139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto da Corna s.r.l. contro il Comune di Curno nonché nei confronti di Horizon Building s.r.l. e Aerem Italia, per l’annullamento della comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità, della delibera della Giunta comunale n. 61 del 23 maggio 2024 di approvazione del progetto definitivo relativo alle opere di urbanizzazione relative al PA A - Ambito 3 e delle delibere della Giunta comunale di adozione (n. 130 del 17 novembre 2022) e approvazione (n. 12 del gennaio 2023) del PA A - Ambito 3.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, della delibera di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità delle opere di urbanizzazione del PA A - Ambito 3, nonché degli atti di adozione e approvazione del piano attuativo
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, proprietaria di un’area nel Comune di Curno, contesta gli atti relativi alla realizzazione di opere di urbanizzazione comprese nel PA A - Ambito 3. Con il primo motivo deduce la contraddittorietà tra la comunicazione di avvio del procedimento, che preannunciava l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, e la successiva delibera comunale n. 61 del 23 maggio 2024, che avrebbe approvato il progetto definitivo e dichiarato la pubblica utilità sul presupposto dell’esistenza del vincolo. Deduce inoltre la decadenza del vincolo, ritenendo che esso fosse stato apposto con l’approvazione del PII e reiterato per tre volte senza adeguata motivazione. Con il secondo motivo, subordinato, lamenta la violazione dell’art. 12 della l.r. n. 12 del 2005, per non essere stata coinvolta nell’approvazione del piano attuativo nonostante la proprietà fosse compresa nel relativo perimetro. Il Ministero ha eccepito l’irricevibilità dell’impugnazione delle delibere relative al piano attuativo e l’inammissibilità, per difetto di interesse, dell’impugnazione della comunicazione di avvio, chiedendo comunque il rigetto nel merito.
Il parere
La Sezione ritiene che l’affare non sia maturo per la decisione e dispone un supplemento istruttorio. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà acquisire e trasmettere una relazione integrativa sulle ragioni della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, che allo stato risulta presumibilmente apposto per la prima volta con l’approvazione del PII del 28 giugno 2011. La relazione dovrà verificare se tali ragioni risultino dal PGT del 2013, dalla variante del 2017, dagli atti del PA A - Ambito 3 o da altro atto, che dovrà essere indicato e allegato. Dovrà inoltre chiarire il rapporto tra la comunicazione di avvio del procedimento, l’apposizione del vincolo e l’approvazione del progetto definitivo. Il Ministero dovrà adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione del parere, trasmettendo la relazione anche alla ricorrente e ai controinteressati, i quali potranno presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 20 giorni. Ogni decisione in rito e nel merito è espressamente impregiudicata. In caso di mancato ingiustificato adempimento, l’affare potrà essere deciso sulla base degli atti disponibili e del principio di non contestazione.
Osservazioni
Reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio
È necessario acquisire una relazione integrativa che indichi le ragioni della reiterazione del vincolo, eventualmente contenute nel PGT del 2013, nella variante del 2017, negli atti del PA A - Ambito 3 o in altro atto amministrativo. Gli atti rilevanti dovranno essere allegati alla relazione.
Rapporto tra comunicazione di avvio, vincolo espropriativo e progetto definitivo
Il Ministero dovrà precisare il rapporto tra la comunicazione di avvio del procedimento impugnata, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e l’approvazione del progetto definitivo, profilo posto dalla ricorrente a fondamento della censura di contraddittorietà.
Adempimenti istruttori e contraddittorio
La relazione integrativa dovrà essere trasmessa entro 90 giorni dalla comunicazione del parere anche alla ricorrente e ai controinteressati, che potranno depositare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 20 giorni.
Conseguenze del mancato adempimento
In caso di mancato ingiustificato adempimento agli incombenti istruttori, l’affare sarà fissato per la decisione e potrà essere definito sulla base della documentazione già presente nel fascicolo, anche in applicazione del principio di non contestazione.
Norme richiamate
Il ricorso straordinario costituisce il rimedio nell’ambito del quale la Sezione sta esaminando l’impugnazione degli atti comunali; il parere interlocutorio non definisce ancora il ricorso.
art. 12, l.r. n. 12 del 2005
La disposizione è invocata dalla ricorrente per sostenere l’obbligo di coinvolgimento del proprietario nell’approvazione del piano attuativo; la Sezione non assume ancora una decisione sulla censura.
Massime di principio
- Quando la decisione su un ricorso straordinario dipende dall’accertamento delle ragioni e della sequenza temporale di apposizione o reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio volto ad acquisire gli atti e le motivazioni pertinenti presso l’amministrazione referente.
- In presenza di una contestazione sulla contraddittorietà tra la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo e il successivo atto di approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità, l’amministrazione deve chiarire il rapporto giuridico e cronologico tra l’avvio del procedimento, l’esistenza del vincolo e l’approvazione progettuale.
- L’acquisizione istruttoria deve assicurare il contraddittorio, mediante trasmissione della relazione integrativa alle parti e assegnazione di un termine per osservazioni e controdeduzioni.
- Il mancato ingiustificato adempimento agli incombenti istruttori può consentire la decisione sulla base degli atti già acquisiti e del principio di non contestazione.
Impugnazione degli atti espropriativi e urbanistici relativi al PA A - Ambito 3
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da Corna s.r.l. contro il Comune di Curno, con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale amministrazione referente. La ricorrente impugna la comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la delibera di approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità delle opere di urbanizzazione, nonché gli atti di adozione e approvazione del PA A - Ambito 3.
Premesse urbanistiche e procedimentali
La società è proprietaria di un’area sita nel Comune di Curno, qualificata dal PII approvato nel 2011 come area esterna al programma e destinata alla realizzazione di opere di urbanizzazione. Nel 2017 è stata approvata una variante generale al PGT, che secondo la ricorrente avrebbe incluso per la prima volta l’area nel perimetro del PII.
Nel 2022 la Giunta comunale ha adottato il piano attuativo relativo all’Ambito 3 del comparto A; il piano è stato approvato nel gennaio 2023. Il 19 aprile 2024 la società ha ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’approvazione del progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità. Con delibera n. 61 del 23 maggio 2024 la Giunta ha approvato il progetto definitivo delle opere e dichiarato la pubblica utilità.
Motivi del ricorso
Il primo motivo comprende due profili. Da un lato, la ricorrente denuncia la contraddittorietà tra la comunicazione di avvio, che prospettava l’apposizione del vincolo, e la successiva delibera n. 61 del 2024, che avrebbe operato sul presupposto della già intervenuta vigenza del vincolo. Dall’altro, sostiene che il vincolo, ritenuto apposto con il PII del 2011, sarebbe decaduto e sarebbe stato reiterato per tre volte senza adeguata motivazione.
Con il secondo motivo, formulato in via subordinata, la società deduce la violazione dell’art. 12 della l.r. n. 12 del 2005, lamentando di non essere stata coinvolta nell’approvazione del piano attuativo nonostante la sua proprietà fosse compresa nel relativo perimetro.
Valutazione interlocutoria della Sezione
La Sezione non ritiene l’affare maturo per la decisione. In particolare, allo stato degli atti, il vincolo preordinato all’esproprio sembra essere stato apposto per la prima volta con l’approvazione del PII mediante deliberazione consiliare n. 65 del 28 giugno 2011. Occorre tuttavia accertare le ragioni delle successive reiterazioni, la loro eventuale motivazione e la loro collocazione negli atti urbanistici e attuativi.
La Sezione dispone quindi che il Ministero acquisisca una relazione integrativa che:
- esponga le ragioni della reiterazione del vincolo;
- verifichi e indichi se tali ragioni risultino dal PGT approvato nel 2013, dalla variante del 2017, dagli atti di adozione e approvazione del PA A - Ambito 3 o da altro atto;
- alleghi gli atti che contengono, confermano o richiamano tali ragioni;
- chiarisca il rapporto tra la comunicazione di avvio, l’apposizione del vincolo e l’approvazione del progetto definitivo.
Termini e contraddittorio
Il Ministero dovrà trasmettere la relazione entro 90 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà essere inviata anche alla ricorrente e ai controinteressati, che potranno presentare osservazioni e controdeduzioni entro i successivi 20 giorni, depositandole presso la Segreteria della Sezione e inviandole al Ministero.
Conclusioni
Il parere è interlocutorio e rinvia la trattazione dell’affare a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026. Ogni decisione sulle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità, sui motivi di ricorso e sul merito della controversia resta impregiudicata. In caso di mancato ingiustificato adempimento dell’istruttoria, l’affare potrà essere deciso sulla base della documentazione disponibile e del principio di non contestazione.
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