Cassazione Penale, Ordinanza n. 34909/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze sollevate tendevano a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento dei testi, attività riservate al giudice di merito, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla configurabilità dell'elemento della minaccia, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato le dichiarazioni testimoniali e travisato la prova dichiarativa. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché mirava a rivalutare il merito e l'attendibilità dei testimoni; ha ritenuto il secondo motivo non deducibile, poiché attinente a valutazioni di merito sulle prove e non a vizi sindacabili in cassazione.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Le censure che investono apprezzamenti di merito sulle prove e sulle carte processuali non integrano motivi deducibili in cassazione quando esulano dai vizi consentiti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, né la contestazione della scelta del giudice tra versioni testimoniali divergenti, salvo il controllo sulla coerenza logica e completezza della motivazione.
- La denuncia di travisamento della prova dichiarativa è scrutinabile solo se il diverso significato attribuito dal ricorrente alla prova sia immediatamente verosimile e non smentito dal contenuto complessivo dell'esame; non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- Il mancato riconoscimento di un'attenuante, quando dipenda da una valutazione del materiale probatorio e della condotta processuale dell'imputato, non è sindacabile in cassazione come semplice dissenso sul merito.
- Una motivazione di merito che dia conto in modo coerente delle ragioni della decisione si sottrae al controllo di legittimità, anche se la difesa prospetta una lettura alternativa delle prove.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34815/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34852/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34853/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34854/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34855/2025 del 27/10/2025
- ordinanza_penale · 27 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 34856/2025 del 27/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →