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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34909/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che le doglianze sollevate tendevano a contestare la valutazione delle prove e l'apprezzamento dei testi, attività riservate al giudice di merito, e che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la sua responsabilità per rapina. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla configurabilità dell'elemento della minaccia, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente valorizzato le dichiarazioni testimoniali e travisato la prova dichiarativa. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento dell'attenuante del risarcimento del danno. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché mirava a rivalutare il merito e l'attendibilità dei testimoni; ha ritenuto il secondo motivo non deducibile, poiché attinente a valutazioni di merito sulle prove e non a vizi sindacabili in cassazione.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Le censure che investono apprezzamenti di merito sulle prove e sulle carte processuali non integrano motivi deducibili in cassazione quando esulano dai vizi consentiti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile una richiesta di rivalutazione del merito probatorio, né la contestazione della scelta del giudice tra versioni testimoniali divergenti, salvo il controllo sulla coerenza logica e completezza della motivazione.
  • La denuncia di travisamento della prova dichiarativa è scrutinabile solo se il diverso significato attribuito dal ricorrente alla prova sia immediatamente verosimile e non smentito dal contenuto complessivo dell'esame; non può trasformarsi in una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il mancato riconoscimento di un'attenuante, quando dipenda da una valutazione del materiale probatorio e della condotta processuale dell'imputato, non è sindacabile in cassazione come semplice dissenso sul merito.
  • Una motivazione di merito che dia conto in modo coerente delle ragioni della decisione si sottrae al controllo di legittimità, anche se la difesa prospetta una lettura alternativa delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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