Cassazione Penale, Ordinanza n. 20260/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza del GIP del Tribunale di Catania che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione della continuazione tra reati in sede esecutiva. La censura riguardava, in particolare, l'individuazione del giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, c.p.p.: il ricorrente sosteneva che dovesse essere valorizzata anche una sentenza di proscioglimento per mancanza di querela emessa dal Tribunale di Oristano il 4 giugno 2025, assumendo che tale decisione potesse essere "messa in esecuzione" e quindi rilevare per la competenza. La Corte rileva però che il ricorso è meramente assertivo su questo punto e non confrontato con l'orientamento di legittimità che esclude la rilevanza dei proscioglimenti soltanto ipoteticamente o virtualmente suscettibili di aprire un incidente di esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la tesi del ricorrente sull'individuazione del giudice dell'esecuzione competente fosse in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ammette ai fini dell'art. 665, comma 4, c.p.p. non solo le sentenze di condanna, ma anche solo quei proscioglimenti che siano effettivamente suscettibili di essere messi in esecuzione; restano invece esclusi i proscioglimenti che potrebbero rilevare solo in via ipotetica o virtuale per eventuali incidenti di esecuzione. Poiché nel caso concreto il ricorso si limitava ad affermare, senza adeguata dimostrazione, che la sentenza di proscioglimento per mancanza di querela potesse essere messa in esecuzione, è stata pronunciata l'inammissibilità con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione competente rilevano non solo le sentenze di condanna, ma anche i proscioglimenti effettivamente suscettibili di essere messi in esecuzione; restano esclusi quelli soltanto ipotetici o virtuali.
Richiamato come norma che può dar luogo a eventuali pronunce nell'incidente di esecuzione, ma non sufficiente da sola a rendere rilevante un proscioglimento solo ipotetico ai fini della competenza.
Richiamato quale possibile base di future pronunce esecutive, ma non tale da fondare la competenza se il proscioglimento non è realmente eseguibile.
Richiamato tra le norme che potrebbero essere coinvolte in un incidente di esecuzione, senza che ciò basti a considerare rilevante un proscioglimento meramente eventuale.
Richiamato come possibile oggetto di eventuali pronunce esecutive, ma non sufficiente a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione in assenza di concreta eseguibilità del proscioglimento.
Massime di principio
- Ai fini dell'individuazione del giudice dell'esecuzione competente ex art. 665, comma 4, c.p.p., non rileva qualunque provvedimento astrattamente collegabile a un incidente di esecuzione, ma solo quello effettivamente suscettibile di essere posto in esecuzione.
- I proscioglimenti considerati solo in via ipotetica o virtuale, perché potrebbero al massimo dar luogo a future questioni esecutive, non possono essere utilizzati per determinare la competenza del giudice dell'esecuzione.
- In sede di legittimità, una doglianza che si limiti ad affermazioni assertive sulla eseguibilità di una sentenza di proscioglimento, senza confrontarsi con il consolidato indirizzo giurisprudenziale, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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