Cassazione Civile, Ordinanza n. 30826/2021 del 29/10/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento per omesso versamento di IRPEF 1995, presupposta a un preavviso di fermo amministrativo su un'autovettura di sua proprietà. Il contribuente aveva dedotto la mancata notificazione della cartella e la conseguente invalidità del preavviso di fermo, oltre alla prescrizione del credito d'imposta. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello ritenendo invalida la notifica perché l'avviso di ricevimento non recava la generalizzazione del consegnatario né l'indicazione barrata della qualità del ricevente. La società concessionaria per la riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, sostenendo che per la validità della notifica diretta a mezzo posta è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la firma di chi riceve, senza che sia necessaria l'indicazione delle generalità del consegnatario o ulteriori verifiche da parte dell'agente postale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la notifica della cartella, effettuata direttamente a mezzo posta dall'incaricato della riscossione, era valida perché l'avviso di ricevimento attestava la consegna all'indirizzo del destinatario e la sottoscrizione di un soggetto identificabile almeno per il nome, quale persona autorizzata alla ricezione. Ha quindi escluso che l'assenza della generalizzazione del consegnatario o della barratura delle caselle relative alla qualità del ricevente determinasse nullità della notificazione. Ha inoltre richiamato il principio per cui opera una presunzione iuris tantum della qualità legittimante il ricevente, gravando sul destinatario che contesti la notifica l'onere di provare il contrario. In dispositivo, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Per la notifica diretta a mezzo posta dell'atto della riscossione è sufficiente la consegna del plico al domicilio del destinatario e la firma del ricevente; non è richiesta l'indicazione delle generalità del consegnatario né un controllo ulteriore da parte dell'agente postale non previsto dalla norma.
artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001
Richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina della notifica postale; la Corte li considera coerenti con la validità della consegna attestata dall'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- Nella notifica diretta a mezzo posta effettuata dall'agente della riscossione, la validità del perfezionamento non dipende dall'indicazione nominativa completa del consegnatario sull'avviso di ricevimento, ma dalla consegna al domicilio del destinatario e dalla sottoscrizione del ricevente.
- L'agente postale non è tenuto a svolgere verifiche ulteriori sulla qualità del soggetto che riceve l'atto, quando la legge non gli impone un simile controllo.
- Se l'avviso di ricevimento attesta la consegna a un soggetto che firma come autorizzato alla ricezione, opera una presunzione iuris tantum della sua legittimazione a ricevere l'atto; chi contesta la notifica deve provare l'insussistenza di qualunque qualità abilitante.
- L'omessa indicazione delle generalità del consegnatario o della barratura delle caselle relative alla sua qualità non comporta di per sé invalidità della notificazione, in mancanza di un preciso obbligo normativo.
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