Cassazione Penale, Sentenza n. 8334/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente chiedeva la revoca, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., della sentenza di condanna irrevocabile per il reato di emissione di assegni senza provvista, sulla base dell'abolitio criminis intervenuta con il d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 che ha trasformato l'illecito penale in illecito amministrativo. Il Tribunale aveva rigettato l'istanza sostenendo che la pena era già stata estinta nel 1991 per amnistia impropria e che tale causa estintiva, essendo più favorevole, prevaleva sull'abolitio criminis.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, affermando che quando concorrono una causa estintiva della pena (anche l'amnistia impropria) e l'abolitio criminis, il giudice dell'esecuzione deve comunque revocare la sentenza di condanna e dichiarare che il fatto non è più previsto come reato. Tale declaratoria fa venire meno tutti gli effetti penali della condanna e determina la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale (ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313). L'ordinanza del Tribunale di Latina è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
Disciplina la revoca della sentenza di condanna in caso di abrogazione della norma incriminatrice; la Corte interpreta l'articolo nel senso che il giudice dell'esecuzione deve revocare la condanna quando interviene l'abolitio criminis, anche se esiste una causa estintiva della pena.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi processuali; la decisione applica il principio del favor rei (principio generale protetto anche da norme processuali) per interpretare l'effetto favorevole dell'abolitio criminis sulla rilevanza penale del fatto.
d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507
Provvedimento di depenalizzazione che ha trasformato l'illecito di emissione di assegni senza provvista in illecito amministrativo; la Corte considera questa trasformazione come abolitio criminis rilevante ai fini della revoca della sentenza.
d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5, comma 2, lett. a)
Norma sul casellario giudiziale: la declaratoria che il fatto non è più previsto dalla legge come reato comporta la cancellazione dell'iscrizione nel casellario; la Corte la richiama come conseguenza della revoca della condanna.
Massime di principio
- Quando concorrono una causa estintiva della pena (anche l'amnistia impropria) e l'abolitio criminis, il giudice dell'esecuzione deve procedere alla revoca della sentenza di condanna e dichiarare che il fatto non è più previsto come reato.
- La revoca per abolitio criminis incide sulla rilevanza penale del fatto e non solo sulla punibilità: determina la cessazione di tutti gli effetti penali e la cancellazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale.
- Occorre distinguere i casi in cui la causa estintiva sia intervenuta prima della depenalizzazione (diversa rilevanza in sede di cognizione) rispetto a quelli in cui l'abolitio criminis sopravviene dopo la condanna o dopo l'estinzione della pena: se l'abolitio criminis è intervenuta dopo la condanna o dopo l'estinzione della pena, prevale l'applicazione del favor rei in senso favorevole alla revoca.
- Se la depenalizzazione ha trasformato il reato in illecito amministrativo, ciò non impedisce al giudice dell'esecuzione di dichiarare che il fatto non è più previsto come reato e di cancellare gli effetti penali della precedente condanna.
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