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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05512/2025 del 02/03/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di tre dipendenti della Regione Campania, transitati in un ruolo speciale ad esaurimento in forza della legislazione regionale sulla formazione professionale, che chiedevano il riconoscimento di differenze retributive per la retribuzione individuale di anzianità (RIA). In particolare sostenevano che, ai fini del trattamento economico spettante dopo l’inquadramento nei ruoli regionali, dovesse essere computata anche la RIA maturata presso gli enti di provenienza e che la RIA fosse stata comunque calcolata in modo errato dalla data di assunzione alle dipendenze della Regione. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d’appello aveva confermato, ritenendo che il personale avesse diritto a un inquadramento che tenesse conto del pregresso servizio e a un’inclusione della RIA fino al 31 dicembre 1990. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 7, comma 1, d.l. n. 384/1992, e dell’art. 51, comma 3, l. n. 388/2000, assumendo l’inapplicabilità della disciplina invocata e negando qualsiasi scatto o incremento RIA per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990; violazione dell’art. 41, comma 7, d.P.R. n. 347/1983, deducendo che la progressione economica per scatti e classi era cessata al 31 dicembre 1982; violazione degli artt. 44 d.P.R. n. 333/1990 e 42 l.r. Campania n. 12/1991, sostenendo che tali norme non prevedevano alcuno scatto ulteriore nel periodo indicato. La ricorrente ha inoltre contestato il richiamo della Corte d’appello alla normativa sui precari ex l. n. 730/1986 e l’applicazione al personale regionale delle regole previste per il comparto ministeri.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i tre motivi congiuntamente, ha cassato la sentenza d’appello e, decidendo nel merito senza rinvio perché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha rigettato la domanda originaria dei lavoratori. La Corte ha ricostruito la disciplina regionale e statale applicabile, rilevando che la l.r. Campania n. 14/1991, nella parte in cui estendeva retroattivamente al personale non ancora in ruolo il trattamento dei dipendenti regionali e riconosceva l’anzianità dal 1° settembre 1986, era stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 109/2000; la successiva l.r. n. 2/2001 ha modificato il testo ma non ha introdotto una base per riconoscere la RIA oltre quanto già spettante. Quanto allo scatto RIA per il periodo 1989-1990, la Corte ha affermato che il d.P.R. n. 333/1990 prevedeva solo l’ultimo incremento definitivo della RIA a decorrere dal 1° gennaio 1989, riferito al servizio prestato fino al 31 dicembre 1988, senza alcuna clausola di salvaguardia che consentisse ulteriori somme o acconti; inoltre, la disciplina della maggiorazione RIA del comparto ministeri e le norme del d.l. n. 384/1992 e della l. n. 388/2000 non erano applicabili al personale della Regione e degli enti locali. Le spese di tutti i gradi sono state compensate per la complessità della questione.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è invocato come parametro del ricorso per cassazione per denunciare violazioni di legge

  • art. 7, comma 1, d.l. 19 settembre 1992, n. 384

    la Corte esclude che possa fondare, per il personale regionale in causa, il diritto a scatti o incrementi RIA per il periodo 1° gennaio 1989-31 dicembre 1990

  • L. n. 438 del 1992

    legge di conversione del d.l. n. 384/1992, richiamata nel primo motivo

  • art. 51, comma 3, l. n. 388 del 2000

    norma interpretativa ritenuta non applicabile alla fattispecie, perché concernente la disciplina della maggiorazione RIA di altri comparti

  • art. 41, comma 7, d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347

    richiamato per sostenere che la progressione economica per scatti e classi era cessata al 31 dicembre 1982

  • art. 44 d.P.R. n. 333 del 1990

    "A decorrere dal 1° gennaio 1989, per tutto il personale che abbia prestato servizio nel periodo 1° gennaio 1987-31 dicembre 1988 la retribuzione individuale di anzianità è incrementata..."

    prevede un ulteriore e ultimo incremento definitivo della RIA a decorrere dal 1° gennaio 1989, rapportato al servizio maturato fino al 31 dicembre 1988, senza ulteriori scatti successivi

  • art. 42 l.r. Campania n. 12 del 1991

    richiamato nel terzo motivo come norma che non autorizzerebbe ulteriori incrementi RIA

  • l.r. Campania n. 40 del 1977, art. 6, comma 1, lett. b

    individua i centri regionali di formazione professionale e il contesto organizzativo da cui proviene il personale

  • l.r. Campania n. 19 del 1981, artt. 1 e 2

    disciplinano il finanziamento delle spese del personale docente e non docente dei centri di formazione

  • l.r. Campania n. 32 del 1984

    istituiva il ruolo speciale ad esaurimento e prevedeva l’applicazione del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti regionali, con assegno ad personam per eventuali differenze

  • l.r. Campania n. 14 del 1991, artt. 1, 2, 4 e 5

    estendeva il trattamento economico e giuridico regionale al personale della formazione professionale per il periodo 1° settembre 1986-31 dicembre 1991 e riconosceva l’anzianità dal 1° settembre 1986; la Corte ne richiama però l’illegittimità costituzionale dichiarata dalla Corte costituzionale per i commi 1 e 2 dell’art. 2

  • sentenza Corte cost. n. 109 del 2000

    dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1 e 2, l.r. Campania n. 14/1991 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost., impedendo di fondare su tali commi il diritto rivendicato

  • l.r. Campania n. 2 del 2001, art. 4

    modifica il testo dell’art. 1, comma 1, della l.r. n. 14/1991 e integra l’art. 3, comma 3, della l.r. n. 32/1984, ma non giustifica il riconoscimento della RIA oltre i limiti indicati dalla Corte

  • d.P.R. n. 44 del 1990, art. 9, commi 4 e 5

    disciplinano la maggiorazione della RIA per il personale del comparto ministeri; la Corte ne esclude l’applicabilità al personale regionale e degli enti locali

  • d.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 2

    richiamato solo per delimitare l’ambito soggettivo del d.P.R. n. 44/1990, non coincidente con il personale regionale

  • art. 12 l. n. 730 del 1986

    richiamato dalla Corte d’appello ma ritenuto inconferente perché relativo a figure di precari impiegati per esigenze connesse alle calamità naturali

Massime di principio

  • Quando una norma regionale di retrodatazione del trattamento economico e di riconoscimento dell’anzianità sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima, essa non può essere utilizzata come base per riconoscere differenze retributive o incrementi di anzianità ulteriori.
  • La retribuzione individuale di anzianità va determinata secondo la disciplina specificamente applicabile al comparto di appartenenza; non è consentita l’applicazione analogica di istituti previsti per comparti diversi se il testo normativo ne delimita l’ambito soggettivo.
  • Se la fonte contrattuale o regolamentare prevede un incremento definitivo della RIA a una certa data e non contiene clausole di salvaguardia per ulteriori acconti o scatti, non può essere riconosciuto un ulteriore aumento per il periodo successivo in assenza di una base normativa espressa.
  • Il richiamo a discipline speciali riferite a categorie diverse di lavoratori è inconferente quando il rapporto controverso appartiene a un diverso comparto e la norma invocata opera in un ambito soggettivo distinto.
  • In sede di legittimità, il giudice può decidere nel merito e rigettare la domanda originaria quando la controversia sia definita sulla sola base dell’interpretazione della disciplina applicabile e non richieda ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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