Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18021/2026 del 04/06/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito notificato da INPS per contributi dovuti alla Gestione commercianti in relazione ad alcuni periodi del 2016 e del 2017. In primo grado il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere per le partite relative al 2017, aveva escluso il dovuto per i contributi richiesti per il 2016 e aveva condannato INPS alle spese. INPS aveva poi appellato e la corte territoriale aveva ritenuto che, in base all'art. 1, comma 3, della L. n. 233/1990, l'obbligo contributivo fosse dovuto almeno sul minimale annuo imponibile, senza che la contribuente potesse dimostrare un reddito effettivo inferiore, affermando così la debenza dei contributi per il 2016 e regolando le spese in senso sfavorevole alla ricorrente. In cassazione la parte privata ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 1, comma 3, L. n. 233/1990, sostenendo che la norma non sarebbe stata correttamente applicata perché l'attività svolta nel 2016 sarebbe stata stagionale, limitata a tre mesi, e comunque caratterizzata da redditi da pensione prevalenti su quelli da lavoro, con conseguente obbligo contributivo solo per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 2909 c.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la condanna integrale alle spese: secondo la ricorrente, la pronuncia di primo grado non sarebbe stata impugnata sul capo relativo alla cessazione della materia del contendere e alla soccombenza virtuale, sicché, anche a fronte dell'accoglimento dell'appello solo per una parte della pretesa, non sarebbe stato corretto porre tutte le spese a suo carico.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, confermando il principio secondo cui l'obbligo contributivo alla Gestione commercianti sussiste sul minimale annuo imponibile e non è eliso dalla stagionalità dell'attività commerciale, una volta accertati i requisiti di professionalità, abitualità e prevalenza. Ha invece accolto il secondo motivo, ritenendo che la regolazione delle spese di lite fosse erronea perché la parte ricorrente era risultata comunque parzialmente vittoriosa nel giudizio complessivo, avendo ottenuto la riduzione del debito originariamente richiesto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, L. n. 233/1990

    fissa il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al comma 1; il reddito effettivo inferiore non può essere opposto per sottrarsi al minimale annuo contributivo

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è il parametro di deduzione della violazione di legge nei due motivi di ricorso

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per contestare il capo sulle spese e la pretesa copertura del giudicato sul punto

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    disciplinano la regolazione delle spese di lite, che deve seguire l'esito complessivo del giudizio e può essere modificata in appello in caso di riforma della decisione

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato quanto al deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio

Massime di principio

  • Ai fini della contribuzione dovuta alla Gestione commercianti, la stagionalità dell'attività commerciale non esclude l'obbligo di versamento sul minimale annuo imponibile, una volta accertati i requisiti di professionalità, abitualità e prevalenza del lavoro autonomo.
  • Il regime contributivo imposto dalla legge è correlato al reddito prodotto nell'anno e non alla durata effettiva della prestazione nel corso dei singoli mesi dell'anno, sicché non è consentita la prova di un reddito inferiore al minimale legale.
  • Nel giudizio di appello, il regolamento delle spese può essere rideterminato d'ufficio quando la sentenza di primo grado è riformata, dovendosi valutare la soccombenza in modo unitario e globale in relazione all'esito finale della lite.
  • La parte che ottiene solo una riduzione della pretesa azionata resta parzialmente vittoriosa; in tale ipotesi le spese non possono essere integralmente poste a suo carico, ma devono essere compensate o ripartite secondo l'esito complessivo del giudizio e i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.