Ordinanza n. 950/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 00237/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, Sez. III, che aveva respinto il ricorso di primo grado, con domanda cautelare di sospensione della relativa efficacia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha appellato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha chiesto in via incidentale la sospensione della sua efficacia. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto il periculum in mora, sostenendo che l'avvio dei lavori per la realizzazione della zona destinata a parco avrebbe determinato un'irreversibile trasformazione dei suoli, non più utilizzabili dall'impresa, e che i lavori sarebbero stati comunque interrotti per la revoca del finanziamento, non potendo essere ultimati entro il termine del PNRR del 30 giugno 2026. L'ordinanza esamina esclusivamente il requisito cautelare del periculum in mora; il fumus boni iuris non è valutato nel merito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a., ritenendo generiche le allegazioni dell'impresa circa la gravità e l'irreparabilità del pregiudizio. La prospettata inutilizzabilità dei fondi da parte della ricorrente non è stata ritenuta, di per sé, sufficiente a integrare un pregiudizio grave e irreparabile, in assenza di ulteriori elementi specifici. Il Collegio ha inoltre rilevato che, trattandosi di intervento finanziato con fondi PNRR, trova applicazione l'art. 125 c.p.a., con necessità di considerare le conseguenze della misura sugli interessi coinvolti, il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e la comparazione tra l'irreparabilità del pregiudizio dedotto e l'interesse alla celere prosecuzione delle procedure. La carenza del periculum ha reso assorbita ogni valutazione sul fumus boni iuris. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
qualora dall’esecuzione possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile
Il giudice dell'impugnazione può sospendere l'esecutività della sentenza impugnata o adottare altre misure cautelari quando l'esecuzione possa arrecare un pregiudizio grave e irreparabile.
allegando di subire un pregiudizio grave e irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso
La parte che richiede la tutela cautelare deve allegare uno specifico pregiudizio grave e irreparabile, oltre ai profili di fumus boni iuris.
in ordine alla valutazione del pregiudizio allegato
L'ordinanza cautelare deve valutare innanzitutto il pregiudizio allegato e indicare i profili che consentono una ragionevole previsione sull'esito del ricorso.
Per gli interventi qualificati come infrastrutture strategiche, nella fase cautelare devono essere considerate le conseguenze della misura sugli interessi coinvolti, il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e la comparazione tra il pregiudizio irreparabile del ricorrente e l'interesse alla celere prosecuzione delle procedure.
art. 48, comma 4, d.l. 31 maggio 2021, n. 77
Il richiamo a tale disposizione comporta l'applicazione dell'art. 125 c.p.a. alla controversia relativa all'intervento finanziato con fondi PNRR.
Massime di principio
- La domanda cautelare in appello richiede un'allegazione specifica e circostanziata del pregiudizio grave e irreparabile: deduzioni generiche sull'irreversibile trasformazione dei luoghi o sulla futura inutilizzabilità dei beni, prive di ulteriori elementi concreti, non integrano il periculum in mora.
- La mera inutilizzabilità dei fondi o dei suoli non costituisce di per sé un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare, se la parte non dimostra specificamente l'entità, l'attualità e l'irreversibilità del danno.
- Quando la controversia riguarda un intervento finanziato con fondi PNRR riconducibile alle infrastrutture strategiche, la decisione cautelare deve comparare il pregiudizio allegato dal ricorrente con il preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera e con l'interesse alla celere prosecuzione delle procedure.
- L'accertata carenza del periculum in mora consente di respingere la domanda cautelare senza procedere alla valutazione del fumus boni iuris.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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