Cassazione Civile, Sentenza n. 34472/2024 del 26/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia per l'anno d'imposta 2007, relativo all'applicazione della disciplina sulle 'società di comodo' ex art. 30 L. n. 724/1994. Questione centrale: se il test di operatività (basato sulla media triennale dell'esercizio e dei due precedenti) e la conseguente presunzione legale di reddito minimo possano essere applicati verso una società che non aveva chiuso almeno due esercizi anteriori (società costituita nel 2006). L'Agenzia deduceva errata interpretazione e violazione dell'art. 30 comma 2 L. n. 724/1994 da parte della CTR.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato il principio secondo cui il test di operatività ex art. 30 richiede la media dell'esercizio in verifica e dei due precedenti; pertanto il test e la correlata presunzione di reddito minimo (commi 3 e 3-bis) non sono applicabili nei confronti delle società che non abbiano chiuso almeno due esercizi anteriormente a quello oggetto d'accertamento. In tali casi l'Amministrazione finanziaria non può avvalersi del meccanismo presuntivo e deve provare l'eventuale non operatività con l'ordinario potere di accertamento. Il ricorso è respinto e l'Agenzia condannata a rifondere le spese (liquidate in Euro 5.700, di cui Euro 200 per esborsi, più rimborso forfettario).
Norme richiamate
Ai fini dell'applicazione del comma 1, i ricavi e i proventi nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno assunti in base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti. Le disposizioni del primo periodo non si applicano: (...) 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta. Fermo restando, ai commi 3 e 3-bis, la presunzione legale di reddito minimo e di valore della produzione netta nel caso di mancato superamento del test.
La Corte interpreta la norma nel senso che il test richiede necessariamente la media triennale (esercizio + due precedenti) e, se la società non ha chiuso almeno due esercizi anteriori, il test e la conseguente presunzione non sono applicabili; l'eccezione per il 'primo periodo di imposta' e il requisito triennale si coordinano nella valutazione che non si può sostituire il triennio con un periodo più breve.
art. 1, comma 109, lett. e) L. n. 296/2006
Richiamata come modifica della disciplina applicabile ratione temporis; conferma il testo dell'art. 30 così come valutato dalla Corte.
art. 110 del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)
Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 110, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi.
Norma richiamata per i criteri di determinazione del valore dei beni ai fini del calcolo delle percentuali previste dall'art. 30; la Corte la menziona come criterio tecnico collegato all'applicazione del test quando questo sia operabile.
Citato in relazione alla tipologia di beni rilevanti per le percentuali del calcolo del test di operatività; richiamato a fini interpretativi e applicativi del comma 1 dell'art. 30.
Massime di principio
- Il test di operatività ex art. 30 L. n. 724/1994 si calcola sulla media dei ricavi/proventi e dei valori dei beni riferita all'esercizio in verifica e ai due esercizi precedenti: senza questo triennio il test non è praticabile.
- Se la società non ha chiuso almeno due esercizi anteriormente a quello accertato, non possono applicarsi il test e la correlata presunzione legale di reddito minimo (commi 3 e 3-bis); in tali casi l'Amministrazione deve provare l'eventuale non operatività con il normale onere probatorio.
- La previsione che esclude dal campo di applicazione i soggetti nel 'primo periodo di imposta' va coordinata col requisito triennale: anche oltre il primo esercizio, l'assenza di due precedenti rende inapplicabile il meccanismo presuntivo strutturato sul triennio.
- In casi analoghi il contribuente può validamente opporsi all'applicazione delle regole sulle società di comodo quando manchi il triennio richiesto, chiedendo che l'Amministrazione produca prove alternative dell'effettiva non operatività.
- Per l'Amministrazione tributaria, quando il triennio non è disponibile, la strada corretta è procedere mediante accertamenti ordinari e documentare elementi di fatto (mancanza concreta di attività economica, elementi reddituali congrui ecc.) piuttosto che invocare la presunzione legale automatica.
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