Cassazione Civile, Sentenza n. 34669/2024 del 27/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione della sentenza della Corte di cassazione del 20 luglio 2021, n.20649; la ricorrente deduce errore di fatto per non aver tenuto conto della sospensione dei termini processuali prevista per il periodo COVID (art. 29, comma 3, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 e art. 67, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18), con la conseguenza che il ricorso avverso il diniego di definizione agevolata, notificato il 29 giugno 2020, sarebbe stato tempestivo. Si chiedeva altresì il riesame del merito del ricorso originario avverso atti tributari.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso per revocazione inammissibile. Ritiene che la censura prospettata non riguardi un errore di fatto ma un errore di diritto (mancata applicazione/interpretazione di una norma sulla sospensione dei termini). Anche secondo eventuale giurisprudenza alternativa, la domanda di definizione agevolata sarebbe comunque esclusa per l'ipotesi prevista dall'art. 6, comma 5, lett. b), d.l. n. 119/2018 (somme relative a recuperi di aiuti di Stato). Condanna la ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in € 7.000,00, e dichiara l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 395 cod. proc. civ. (numero 4)
art. 395, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.
Norma richiamata per la nozione di errore di fatto; la Corte valuta che nella specie non sussiste errore di fatto ma questione di diritto
art. 391-bis cod. proc. civ.
art. 391-bis, cod. proc. civ.
Richiamata come disposizione di procedura per la revocazione; la Corte rileva l'insussistenza dei presupposti applicativi
art. 29, comma 3, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
art. 29, comma 3, d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Norma che dispone la sospensione dei termini nel periodo COVID; la Corte ritiene che la mancata sua applicazione costituisca errore di diritto e non errore di fatto
art. 67, comma 1, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
art. 67, comma 1, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Norma collegata alle misure di sospensione dei termini per emergenza; citata dalla ricorrente per giustificare la tardività apparente
art. 6, comma 5, lett. b, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
art. 6, comma 5, lett. b, d.l. n. 119/2018
Prevede cause di esclusione dalla definizione agevolata; la Corte rileva che le somme oggetto della controversia rientrano in tale esclusione (recupero di aiuti di Stato), con conseguente improcedibilità della definizione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma che disciplina l'ulteriore contributo unificato da versare in caso di soccombenza; applicata per dichiarare l'obbligo di versamento da parte della ricorrente
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto è ammessa solo per errori materiali o di svista su fatti accertabili (es.: sbaglio di data); la mancata applicazione o errata interpretazione di una norma costituisce errore di diritto, non riesumabile in revocazione per errore di fatto
- La sospensione dei termini prevista per motivi eccezionali (es. norme COVID) va dedotta e motivata come questione di diritto nel giudizio ordinario; non può essere trasformata in errore di fatto se la controversia riguarda l'applicabilità della sospensione
- Nei procedimenti di definizione agevolata, verificare sempre le cause di esclusione previste dalla norma (es. art. 6, comma 5, lett. b, d.l. n. 119/2018 per i recuperi di aiuti di Stato) prima di contare sulla tempestività o sulla ammissibilità della definizione
- Quando si impugna un diniego di definizione agevolata, prestare attenzione ai termini di impugnazione e al loro eventuale sospendersi: la prova della notificazione e delle decorrenze è determinante
- In caso di rigetto della domanda di revocazione, è probabile la condanna alle spese e l'applicazione di contributi unificati aggiuntivi; valutare il rapporto costi/benefici prima di proporre rimedi inammissibili
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