Cassazione Civile, Sentenza n. 34663/2024 del 27/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto che aveva confermato in parte la pronuncia di primo grado, ritenendo che, in base a una sentenza penale di derubricazione (bancarotta fraudolenta -> bancarotta semplice), gli illeciti fossero da ricondurre all'anno 2005 e non al 2006, e perciò aveva escluso la ripresa a tassazione per la maggior parte delle somme contestate salvo un singolo provento di euro 69.184,64. L'Agenzia deduceva nullità e vizio di giudizio per carenza e contraddittorietà della motivazione (violazione norme processuali) e errori di diritto nella valutazione degli elementi probatori e dell'anno di imposizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale (insufficienza e apoditticità della motivazione della sentenza impugnata), dichiarando inammissibile il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha cassato la sentenza della CTR nei limiti delle censure accolte e ha rinviato la causa alla Corte Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione per un nuovo esame dell'appello dell'Amministrazione e per fornire una congrua motivazione. Ha disposto che la Corte di rinvio decida anche sulle spese del giudizio di legittimità e ha attestato l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali ai sensi dell'art.13, comma 1‑quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
Richiama il requisito motivazionale necessario nel provvedimento giurisdizionale; la Corte lo utilizza per valutare la nullità della motivazione della sentenza impugnata.
art. 36, comma 2, n. 4) D.Lgs. n. 546/1992
Corrispondente nel processo tributario al requisito motivazionale del c.p.c.; la sua violazione è stata ritenuta causa di nullità della sentenza regionale.
art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione per omesso esame di fatto decisivo; la Corte ricorda la portata della norma dopo la riforma e limita la sindacabilità di certe doglianze.
art. 348‑ter c.p.c.
Ricordato in rapporto alla cd. «doppia conforme»: ostacola l'esame di alcune doglianze quando le decisioni di merito sono conformi.
art. 378 c.p.c.
Procedura di deposito di memorie prima dell'udienza; citato nel rito processuale svolto nel caso.
art. 384 c.p.c.
Norma che disciplina l'effetto della cassazione (rinvio); usata per disporre la cassazione e il rinvio della causa.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamata in combinato con l'art. 384 c.p.c. per la cassazione e rinvio della controversia tributaria.
art. 385, comma 3 c.p.c.
Riferimento alla decisione sulle spese processuali nella fase di legittimità; rinviata al giudice di merito.
art. 14, commi 4 e 4‑bis, L. n. 537/1993
Norme richiamate in relazione alla qualificazione fiscale dei proventi derivanti da distrazioni e alla loro imputazione temporale; parte delle censure sosteneva violazione di tali disposizioni.
art. 36, comma 34‑bis, D.L. n. 223/2006 (conv. L. n. 248/2006)
Richiamato dall'Ufficio per la qualificazione dei proventi come redditi diversi e per la disciplina dell'accertamento; citato tra le norme sostanziali contestate.
artt. 6 e 67 TUIR (D.P.R. n. 917/1986)
Norme sul reddito d'impresa e sul reddito diverso; rilevanti per la qualificazione fiscale dei proventi indagati.
artt. 38 e 41 D.P.R. n. 600/1973
Norme sul rilievo probatorio e sulla determinazione del reddito; richiamate tra le disposizioni sostanziali e procedurali valutate.
art. 654 c.p.p.
Citato tra le norme penali/procedurali richiamate in relazione al processo penale collegato; la sentenza penale è stata considerata nel giudizio tributario, sebbene non vincolante.
art. 20 D.Lgs. n. 74/2000
Richiamato tra le norme sul procedimento penale tributario; parte delle questioni sollevate riguardava il rapporto tra accertamento penale e tributario.
artt. 216 e 217 R.D. n. 267/1942 (legge fallimentare)
Norme fallimentari citate in relazione agli illeciti distrattivi dedotti nell'ambito della procedura fallimentare e ai loro effetti sul patrimonio sociale.
art. 13, comma 1‑quater, D.P.R. n. 115/2002
Norma sulle spese di giustizia e contributo unificato; applicata per stabilire un ulteriore contributo a carico dei ricorrenti incidentali.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza di merito deve raggiungere il «minimo costituzionale»: non è sufficiente una motivazione meramente apparente, apodittica, contraddittoria o incomprensibile; altrimenti la sentenza può essere nulla e cassata per difetto motivazionale.
- Il giudice d'appello non può limitarsi ad aderire per relationem alla decisione di primo grado senza esaminare e confutare autonomamente le censure dell'appellante; la mancata valutazione delle ragioni di chi impugna integra vizio motivazionale.
- Le risultanze di un procedimento penale (es. derubricazione del reato o indicazione del periodo di commissione) non sono automaticamente vincolanti nel giudizio tributario: sono rilevanti ma il giudice tributario deve compiere una valutazione autonoma e motivata circa la loro portata ai fini fiscali.
- La determinazione dell'anno di imposizione (utile per la tassazione dei proventi illeciti) richiede una motivazione puntuale: non è ammesso ricollegare il periodo d'imposta a decisioni altrui senza spiegare il nesso logico e probatorio.
- Alcune lagnanze di merito sono oggi meno sindacabili in Cassazione per effetto delle riforme (es. limiti dell'art. 360 c.p.c.); tuttavia la carenza motivazionale resta un profilo di legittimità pienamente sindacabile quando raggiunge la soglia della nullità.
- In caso di cassazione per carenza motivazionale il rimedio è il rinvio per nuovo esame da parte della Corte territoriale in diversa composizione, con l'obbligo di fornire una motivazione congrua; la decisione sulle spese e altri effetti processuali vengono rimessi al giudice del rinvio.
- Le impugnazioni incidentali possono essere dichiarate inammissibili se non si conformano ai limiti procedurali e sostanziali oggi previsti; la strategia difensiva deve tener conto delle modifiche normative sulla sindacabilità in Cassazione.
- La tempestiva utilizzazione di strumenti deflattivi (es. definizioni agevolate) richiede il rispetto dei termini di legge: dichiarazioni di intenzione non sostituiscono l'adempimento formale per beneficiare della definizione.
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