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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18262/2022 del 06/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva il riconoscimento e l'ammissione al credito di somme pagate a titolo di mutuo ipotecario relative a Palumbo Chiara, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ritenuto mancasse l'interesse o la conoscenza del procedimento di prevenzione e della confisca definitiva. BPER eccepiva di aver posto in essere verifiche periodiche sui registri, di avere informato l'amministratore giudiziario del proprio credito ipotecario, di avere svolto accessi agli atti (istanza del 26/07/2013 e documenti vari) e di avere presentato istanza di ammissione il 26/04/2021. La banca deduceva altresì che il termine decadenziale di 180 giorni dovesse decorrere dalla effettiva conoscenza del provvedimento definitivo (a suo dire il 10/11/2020 con la copia autentica), non dalla mera pubblicità-notizia dell'Agenzia nazionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi manifestamente infondati e genericamente formulati, privi di autosufficienza documentale (mancanza di specificazione delle date chiave e degli atti probatori). Ha confermato che il Tribunale di Napoli ha fornito motivazione adeguata, logica e analitica, accertando che la ricorrente era effettivamente a conoscenza della pendenza del procedimento di prevenzione sin dall'esecuzione del sequestro (decreto 20/06/2012) e, malgrado ciò, limitò il proprio intervento a controlli sui registri pubblici e interlocuzioni minime. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la comunicazione dell'Agenzia di cui all'art. 1, comma 206, L. n.228/2012 ha natura di mera pubblicità-notizia e non sospende il decorso del termine decadenziale: il termine di 180 giorni decorre dall'effettiva conoscenza del procedimento da parte del terzo. Essendo l'istanza del 26/04/2021 intempestiva rispetto alla conoscenza effettiva, il ricorso è inammissibile. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. e) cod. proc. pen.

    Richiamato come causa di impugnazione per dedurre carenza e illogicità della motivazione del giudice di merito

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per la limitazione della riproduzione dei motivi di ricorso nei limiti necessari alla decisione

  • Legge n. 228 del 2012, art. 1, commi 199, 205 e 206

    commi 199 e 205 (termine decadenziale per la domanda di ammissione al credito); comma 206 (comunicazione dell'Agenzia nazionale)

    La Corte indica che il termine decadenziale di 180 giorni per l'ammissione al credito si ancora all'effettiva conoscenza del procedimento da parte del terzo; la comunicazione dell'Agenzia ex comma 206 è mera pubblicità-notizia e non fa automaticamente decorrere o sospendere il termine

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez. 5, n. 2742 del 30/09/2021 (Agate); Sez. U, n. 39609 del 22/02/2018 (Business Partner Italia s.p.a.); Sez. 6, n. 33677 del 16/10/2020 (Island Refinancing S.r.l.)

    Richiami giurisprudenziali confermano che la decorrenza del termine per la domanda di ammissione è ancorata all'effettiva conoscenza e che la comunicazione dell'Agenzia ha carattere di pubblicità-notizia

Massime di principio

  • Il termine decadenziale per la domanda di ammissione al credito nel procedimento di prevenzione (180 giorni) decorre dall'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento definitivo da parte del creditore, non automaticamente dalla pubblicazione/comunicazione effettuata dall'Agenzia nazionale.
  • La comunicazione dell'Agenzia ex art. 1, comma 206, L. n.228/2012 ha natura di mera pubblicità-notizia: chi intende far decorrere il termine da quella comunicazione dovrebbe provare la correlazione con la sua effettiva conoscenza, ma la mancata comunicazione non basta di per sé a sospendere/declarare inefficace il decorso del termine.
  • Il creditore ipotecario deve fornire elementi documentali chiari, specifici e autosufficienti (date, atti, copie di provvedimenti) per dimostrare la data di effettiva conoscenza; affermazioni generiche o non datate e l'elenco di controlli sui registri pubblici possono risultare insufficienti.
  • Se il terzo è consapevole della pendenza del procedimento di prevenzione e non esercita gli strumenti di tutela entro il termine decadenziale, la sua istanza potrà essere dichiarata inammissibile; l'unica via per superare la decadenza è dimostrare una causa non imputabile o interventi che effettivamente abbiano impedito la tempestiva proposizione dell'istanza.
  • Nei futuri casi analoghi conviene tempestivamente agire non limitandosi a monitoraggi passivi: segnalare formalmente il credito all'amministratore giudiziario, chiedere comunicazioni ufficiali, e, se necessario, proporre l'istanza di ammissione nel termine o richiedere la rimessione tempestivamente con prove documentali.

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