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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32020/2026 del 27/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Due imputati hanno proposto un unico ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la loro condanna per diffamazione. L'unico motivo denunciava vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. La censura si limitava a rinviare alle doglianze già formulate nell'atto di appello, senza indicare specificamente quali elementi favorevoli alla concessione del beneficio fossero stati trascurati dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per difetto di specificità del motivo. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'evidente inammissibilità dell'impugnazione, al versamento di 3.000 euro ciascuno o complessivamente, secondo quanto determinabile dal testo, in favore della Cassa delle ammende. Non li ha invece condannati alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della parte civile, poiché le censure riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio e quindi profili estranei agli interessi civili.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ... al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma

    La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • sospensione condizionale della pena

    Il motivo relativo alla mancata concessione del beneficio deve indicare specificamente gli elementi favorevoli che il giudice avrebbe omesso di valutare; il mero rinvio alle doglianze d'appello non soddisfa tale requisito.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il ricorso per cassazione che censuri la mancata concessione della sospensione condizionale della pena limitandosi a richiamare genericamente le doglianze formulate nell'atto di appello, senza indicare gli elementi concreti che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, quando l'impugnazione sia evidentemente inammissibile per colpa del ricorrente, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • Quando il ricorso proposto dall'imputato contiene censure esclusivamente attinenti al trattamento sanzionatorio, estranee agli interessi civili, non è dovuta alla parte civile la rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieDiffamazioneImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro la personaProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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