Ordinanza n. 874/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione prima, n. 1435/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. I, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli atti relativi al numero massimo di modifiche di preventivo ammissibili ai sensi del TICA
Esito
Favorevole al resistente (autorità di regolazione e distributore)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR Lombardia aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dalla motivazione dell'ordinanza d'appello emerge che la controversia riguarda l'interpretazione dell'art. 7, commi 40.7, lett. a), e 8-ter, del TICA, con particolare riferimento alle modifiche di preventivo e alle modifiche escluse dal computo del numero massimo ammissibile. L'appellante ha contestato la disciplina applicata, sostenendo implicitamente che dal computo dovessero essere escluse ulteriori modifiche rispetto a quelle indicate alla lett. a) del comma 40.7. Ha inoltre dedotto l'esistenza di un pregiudizio idoneo a giustificare la tutela cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di cognizione sommaria, ha escluso il fumus boni iuris, ritenendo che dal computo del numero massimo di modifiche di preventivo ammissibili siano escluse soltanto quelle indicate alla lett. a) del comma 40.7 dell'art. 7 TICA, come risulta dal combinato disposto di tale previsione con il comma 8-ter dello stesso articolo. Ha inoltre escluso il periculum in mora, poiché il pregiudizio lamentato è stato considerato meramente futuro e ipotetico. L'ordinanza cautelare del TAR è stata quindi confermata quanto al rigetto della domanda cautelare. Le spese del grado d'appello sono state compensate in ragione della peculiarità della questione.
Norme richiamate
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.
art. 7, comma 40.7, lett. a), TICA
In combinato disposto con il comma 8-ter, individua le sole modifiche di preventivo escluse dal computo del numero massimo di modifiche ammissibili.
art. 7, comma 8-ter, TICA
Concorre a delimitare le ipotesi di esclusione dal computo delle modifiche di preventivo, che non possono essere estese oltre quelle previste dal comma 40.7, lett. a).
Massime di principio
- In materia di modifiche dei preventivi disciplinate dal TICA, dal combinato disposto dell'art. 7, commi 40.7, lett. a), e 8-ter, risultano escluse dal computo del numero massimo ammissibile soltanto le modifiche espressamente indicate alla lett. a) del comma 40.7; non è quindi possibile estendere interpretativamente le ipotesi di esclusione.
- Nella fase cautelare, il fumus boni iuris difetta quando l'interpretazione sostenuta dall'appellante non trova supporto nel combinato disposto delle disposizioni regolatorie applicabili.
- Il periculum in mora non sussiste quando il pregiudizio dedotto è meramente futuro e ipotetico, anziché concreto, attuale e adeguatamente dimostrato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 484/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 485/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 486/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 487/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 488/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 10 mar 2026Ordinanza n. 490/2026 - Salerno, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →