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Sentenza

Sentenza n. 482/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1415/2024, depositata e resa pubblica il 31.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 2171/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 27.11.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 08.01.2026.

Giustizia amministrativa202600082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad attribuire 500 euro sulla Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1415/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero a riconoscere 500 euro mediante emissione e accredito sulla Carta elettronica del docente, alle condizioni applicate ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data in cui il diritto all'accredito era maturato fino alla concreta attribuzione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 27 novembre 2024, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, l'applicazione dell'astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Cagliari era passata in giudicato, era stata regolarmente notificata al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza del TAR o dalla sua notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente nella misura e alle condizioni stabilite dal titolo esecutivo. Per il caso di ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio; non è stato riconosciuto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto rilevante, oltre alla nomina del commissario, la sussistenza di ragioni ostative ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuate nella complessità e articolazione del procedimento di attivazione della Carta, nel coinvolgimento di strutture ministeriali e soggetti esterni, nella gestione centralizzata dell'ultima fase, nell'eccezionale mole del contenzioso seriale e nella natura non essenziale, ma meramente eventuale e facoltativa, del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una penalità di mora, ma la misura può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, oltre al limite della manifesta iniquità; nel caso concreto la penalità è stata negata.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione di ottemperanza nei confronti dell'amministrazione statale inadempiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, il ricorso al pagamento in conto sospeso; tale facoltà è stata riconosciuta al commissario ad acta.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Il titolo esecutivo posto in ottemperanza prevedeva sulla somma riconosciuta la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito fino alla concreta attribuzione.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'utilizzo di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della Carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando un titolo giudiziale passato in giudicato, regolarmente notificato all'amministrazione e divenuto eseguibile dopo il decorso del termine dilatorio previsto per le amministrazioni statali, non sia stato spontaneamente adempiuto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine determinato e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di persistente inerzia.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica nei confronti dell'amministrazione pubblica: oltre alla manifesta iniquità, possono ostare all'astreinte ragioni connesse ai vincoli normativi e di bilancio, alla complessità organizzativa dell'adempimento, alla finanza pubblica e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire, in concreto, una ragione per non applicare contestualmente l'astreinte, soprattutto quando l'adempimento richieda un procedimento articolato e il ritardo sia riconducibile anche alla complessità organizzativa e all'elevato contenzioso seriale.
  • Quando il commissario ad acta è un dipendente dell'amministrazione debitrice, incaricato quale organo ausiliario del giudice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
  • In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice nei capitoli destinati ai pagamenti oggetto del giudicato, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile alle amministrazioni statali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

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