Cassazione Penale, Sentenza n. 18494/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato la misura sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e disposto il ripristino della pena detentiva e dell'ammenda. Il ricorrente contestava la valutazione del termine di prescrizione: il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto applicabile il termine decennale per effetto della recidiva (art. 99, quarto comma, cod. pen.), mentre il ricorrente sosteneva che la recidiva aggravata era divenuta sussistente solo successivamente alla sentenza di condanna (e la sua dichiarazione si era perfezionata in epoca successiva), per cui doveva applicarsi il termine quinquennale e la pena risultava estinta per prescrizione al momento dell'ordinanza di revoca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di L'Aquila per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto necessario accertare l'epoca in cui la recidiva aggravata è stata effettivamente dichiarata e se tale dichiarazione sia intervenuta prima o dopo lo spirare del termine ordinario di prescrizione di cinque anni (calcolato ai sensi dell'art. 172, quarto comma, cod. pen., richiamato dall'art. 173). La Corte ha chiarito che la recidiva aggrava i termini di prescrizione solo se la sua dichiarazione è intervenuta in un momento anteriore al decorso del termine di estinzione; una recidiva accertata soltanto dopo lo spirare del termine non può impedire l'estinzione per prescrizione. Di conseguenza il provvedimento impugnato è annullato e il giudice di merito dovrà verificare l'esatta data della dichiarazione della recidiva e ricalcolare la prescrizione.
Norme richiamate
Disciplina l'estinzione delle pene per decorso del tempo; ai fini del caso ha rilievo il quarto comma richiamato per il calcolo del termine ordinario quinquennale e il principio che la recidiva può raddoppiare i termini di estinzione solo se dichiarata in tempo utile.
Norma applicata al caso concreto per l'estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda; il giudice d'appello aveva ritenuto applicabile il termine decennale per effetto della recidiva, principio che la Corte ha precisato richiede la previa dichiarazione della recidiva.
Definisce la recidiva e le sue conseguenze. La Corte ha ricordato che la recidiva produce effetti (tra cui il raddoppio dei termini di prescrizione) solo se formalmente accertata e dichiarata in un momento anteriore al decorso del termine di prescrizione rilevante.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni Unite e Sez. 1)
Richiamati diversi precedenti (es. Sez. 1, n. 45295/2024; Sez. 1, n. 13398/2013; Sez. 1, n. 4095/2019; Sez. 1, n. 1871/2025; Sez. U. n. 20798/2011 e altri) che affermano il principio per cui la recidiva deve essere accertata in un momento anteriormente rilevante ai fini dell'estinzione per prescrizione; la semplice contestazione o l'emersione di precedenti non sostituisce la dichiarazione giudiziale della recidiva.
Massime di principio
- La recidiva aggravata incide sui termini di prescrizione solo se è stata formalmente dichiarata prima dello spirare del termine di estinzione: verificare sempre la data della dichiarazione giudiziale della recidiva.
- Il mero fatto che nuovi precedenti siano emersi dopo la sentenza di condanna non è sufficiente a raddoppiare i termini di prescrizione se non è intervenuta la dichiarazione di recidiva in tempo utile.
- In procedure esecutive che revocano misure sostitutive occorre accertare e motivare esplicitamente l'epoca in cui si sono perfezionate condizioni soggettive rilevanti (es. la recidiva) ai fini del calcolo della prescrizione.
- Se al momento del provvedimento esecutivo la pena appare estinta per prescrizione, il giudice deve verificare se esista una dichiarazione di recidiva antecedente alla scadenza del termine; in assenza di tale dichiarazione la prescrizione prevale.
- In casi analoghi è prudente chiedere al giudice di esecuzione (o impugnare) un accertamento motivato sulla sussistenza e sulla data della dichiarazione della recidiva prima di ritenere valida una revoca della misura alternativa.
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