Cassazione Penale, Sentenza n. 19326/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di restituzione della somma di euro 503.000,00 sottoposta a sequestro preventivo nel procedimento penale per truffa (n. 6504/21 RGNR). Suarino sosteneva di essere persona offesa e non indagato e deduceva la carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale in relazione alla mancata prova dell'appartenenza della somma alla Suartex Kft. La difesa ha lamentato che il Tribunale non avrebbe considerato documentazione e memorie (denuncia, informative di polizia giudiziaria, conversazioni telefoniche, comunicazione del curatore fallimentare lituano e altri documenti) che, secondo il ricorrente, dimostrerebbero il transito dei fondi dal conto della Suartex al conto "serbatoio" della Trustcom Financial Uab e poi al conto lettone sequestrato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il controllo di legittimità sia limitato alle violazioni di legge e ai vizi estremi della motivazione (che ne determinino la nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3 c.p.p.). Nel caso di specie la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata contenga una motivazione sufficiente: il Tribunale aveva esaminato e valutato le censure e la documentazione prodotta, spiegando perché non risultava provata l'effettiva appartenenza della somma alla Suartex Kft. Le censure sulla contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sono state dichiarate inammissibili in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 611, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Prevede che il procedimento d'appello si celebri con contraddittorio scritto se non è stata richiesta ritualmente la trattazione orale; qui è stato richiamato per spiegare l'assenza delle parti in udienza.
Norma che disciplina l'appello contro i provvedimenti in materia di misure cautelari personali o reali (qui invocata quale rimedio esperito dal terzo interessato per la restituzione del bene sottoposto a sequestro).
art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Stabilisce la nullità del provvedimento per mancanza o inidoneità della motivazione; la Corte ha applicato questo parametro per valutare se la motivazione dell'ordinanza impugnata fosse così carente da determinare la nullità.
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato come limite: in sede di legittimità il terzo interessato non può far valere liberamente questioni di fatto o valutazioni probatorie al di là delle preclusioni imposte dalla disciplina sulle impugnazioni (limiti alla materia di legittimità).
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso ordinanze su sequestro preventivo è ammesso principalmente per questioni di diritto e per i vizi gravi della motivazione che comportino la nullità: le valutazioni di merito e di fatto sono in larga parte inammissibili.
- Per contestare la motivazione in Cassazione occorre dimostrare che essa è del tutto assente o così contraddittoria/incoerente da integrare la nullità ex art. 125 c.p.p.; critiche meramente assertive o ricostruzioni alternative dei fatti non sono sufficienti.
- In sede di appello (art. 322-bis) il terzo interessato deve curare l'istruttoria e l'apporto documentale in modo che il giudice di merito possa esaminare e motivare la decisione; la Corte di legittimità verifica soprattutto la correttezza del ragionamento giuridico e la presenza dei requisiti minimi della motivazione.
- Le doglianze sul mancato esame di specifici documenti o indizi devono essere formulate con chiarezza già nei gradi di merito: in Cassazione non è possibile trasformare una valutazione di merito in un motivo di diritto.
- Se si ritiene esservi stata omissione di una trattazione orale, bisogna aver formulato per tempo e in modo rituale la richiesta di discussione orale (art. 611 c.p.p.), altrimenti il procedimento si svolge in contraddittorio scritto.
- Quando si contesta la provenienza di somme transitate su conti esteri o 'serbatoi' occorre collegare documenti e ricostruzioni probatorie in modo chiaro e puntuale nel giudizio di merito; la disamina da parte del giudice di merito costituisce presupposto difficilmente riesaminabile in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19127/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19167/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19227/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19234/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19235/2026 del 27/05/2026
- Sentenza penale · 27 mag 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 19236/2026 del 27/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →