Ordinanza n. 723/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 00367/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. IV, che aveva respinto la domanda cautelare proposta nell’ambito di una controversia relativa a un accordo quadro triennale per servizi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa, in proprio e quale mandataria di un costituendo RTI, ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Campania che aveva respinto la domanda cautelare. Il testo non riporta analiticamente i motivi di illegittimità dedotti né l’atto amministrativo originariamente impugnato; precisa soltanto che i motivi e le questioni sollevate richiedono un più approfondito esame nella sede di merito. L’appellante chiedeva quindi la riforma dell’ordinanza cautelare e l’adozione della misura cautelare richiesta.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo insussistente, allo stato, il periculum in mora. Dai motivi e dalle deduzioni dell’appellante non emergeva un pregiudizio grave e irreparabile tale da giustificare la misura cautelare. La valutazione è stata compiuta anche considerando la natura dell’affidamento, consistente in un accordo quadro per servizi di durata triennale, nonché la già intervenuta fissazione dell’udienza di merito dinanzi al TAR per il 9 luglio 2026. Le questioni di merito sono state lasciate al successivo esame nella sede propria. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
La disposizione costituisce il fondamento dell’appello cautelare proposto contro l’ordinanza del TAR.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, quando i motivi e le questioni prospettate richiedono un approfondito esame incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può riservarne la valutazione alla sede di merito.
- La tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza di un adeguato periculum in mora, l’appello cautelare deve essere respinto anche se le questioni di merito restano controverse.
- La prossimità dell’udienza di merito e la natura dell’affidamento, inclusa la sua durata e struttura come accordo quadro pluriennale, possono incidere sulla valutazione dell’urgenza cautelare e sulla sussistenza del periculum in mora.
- La peculiarità della controversia può giustificare la compensazione delle spese del giudizio cautelare.
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