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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19494/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per avere circolato alla guida di un motociclo senza patente (mai conseguita) con recidiva nel biennio. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che il reato fosse già prescritto alla data della celebrazione del giudizio di appello: la difesa affermava che le cause di sospensione previste dall'art. 159, commi 2 e 3 c.p. non sarebbero computabili in quanto, a suo dire, abrogate dall'art. 1, comma 2, della legge n. 3 del 2019, e quindi il termine di prescrizione sarebbe già corso.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto la prospettazione difensiva manifestamente infondata alla luce della recente decisione delle Sezioni Unite (udienza 12/12/2024) che ha stabilito che per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 continua ad applicarsi la disciplina introdotta dalla legge n. 103/2017 (tra cui la specifica causa di sospensione del decorso della prescrizione dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza fino alla pronuncia del grado successivo, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi per ciascun ulteriore grado). Poiché il reato ascritto al ricorrente rientra nel periodo indicato, la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello (07/06/2024). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 159 codice penale

    commi 2, 3 (ed anche 4, nella discussione dottrinale/giurisprudenziale)

    La norma disciplina le cause di sospensione del corso della prescrizione; nella sua formulazione modificata dalla legge n.103/2017 ha introdotto, per i reati commessi dal 3/8/2017, una sospensione decorrente dalla scadenza del termine di deposito della motivazione della sentenza fino alla pronuncia del grado successivo, per un tempo non superiore a un anno e sei mesi per ciascun grado.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    art. 1, comma 15 (riferimento temporale di efficacia dal 3/8/2017)

    Modificò l'art. 159 c.p. introducendo una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione (deposito motivazioni -> pronuncia grado successivo) applicabile ai reati commessi dal 3/8/2017 in poi.

  • legge n. 3 del 2019

    art. 1, comma 2 (richiamata dalla difesa come presunta causa di abrogazione)

    La difesa sosteneva che questa norma abbia abrogato alcune disposizioni di sospensione; le Sezioni Unite e la Corte hanno ritenuto tale argomentazione infondata rispetto all'applicazione temporale della legge n.103/2017 per il periodo considerato.

  • legge 27 novembre 2021, n. 134

    art. 2, comma 1, lettera a) (richiamata nel quadro normativo)

    Interventi normativi successivi citati nel dibattito sull'ambito di applicazione temporale delle disposizioni, oggetto di chiarimento dalle Sezioni Unite.

  • decisione delle Sezioni Unite

    udienza pubblica del 12 dicembre 2024

    Le Sezioni Unite hanno stabilito che per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 continua ad applicarsi la disciplina della legge n.103/2017 relativa alla sospensione del termine di prescrizione; questa interpretazione è stato il fondamento della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Per reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 va applicata la disciplina di sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n.103/2017: occorre quindi considerare la sospensione decorrente dal deposito della motivazione della sentenza fino alla pronuncia del grado successivo (fino a 1 anno e 6 mesi per ciascun grado).
  • Nel calcolo della prescrizione in sede di impugnazione bisogna sommare al termine 'fisiologico' anche le cause di sospensione previste dall'art. 159 c.p., comprese quelle previste dalla legge n.103/2017 se applicabili sul piano temporale.
  • Eccezioni basate su presunte abrogazioni introdotte da norme successive (es. legge n.3/2019) richiedono attenzione alla giurisprudenza di legittimità: una pronuncia delle Sezioni Unite può dirimere la questione di applicabilità temporale delle modifiche legislative e rendere infondate talune doglianze.
  • Per valutare una eccezione di prescrizione occorre ricostruire con precisione le date rilevanti: data del fatto, termini di prescrizione ordinari, date di deposito delle motivazioni delle sentenze e date delle pronunce nei gradi successivi, per computare correttamente eventuali sospensioni.
  • Nel caso di ricorsi in Cassazione avverso sentenze di appello, se la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito l'applicabilità di una disciplina temporale, la possibilità di riformare decisioni basate su argomentazioni contrarie è limitata; la mancata considerazione delle sospensioni corrette espone il ricorrente all'inammissibilità.

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