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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11103/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 5/07/2023 che ha rigettato la richiesta di permesso premio. Il ricorrente lamentava la mancata valorizzazione della lunga e regolare condotta carceraria (dal 1999), dei 1920 giorni riconosciuti di liberazione anticipata, della proficua partecipazione alle attività trattamentali, del parere favorevole del Direttore e del piano di trattamento; denunciava inoltre errata applicazione degli artt. 30-ter e 4-bis Ord. pen. alla luce della sentenza Corte costituzionale n. 253/2019, sostenendo che bastino allegazioni fattuali (assenza di procedimenti successivi, partecipazione al percorso rieducativo, ecc.) per contrastare la presunzione di perdurante pericolosità nei reati cd. "di prima fascia".

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e respinto. La Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza, in sede di rinvio, abbia svolto adeguata istruttoria e motivazione: ha acquisito informazioni dall'istituto penitenziario e dagli organi inquirenti (DDA, DNA, Forze dell'Ordine) che attestano il ruolo apicale di Muoio nel clan, la perdurante operatività della consorteria, l'assenza di collaborazione e il rischio di ripristino di collegamenti o di irreperibilità. È stato inoltre rilevato che il ricorrente non ha fornito allegazioni specifiche richieste dalla novella normativa (natura degli elementi che escludono i collegamenti attuali, ragioni della mancata collaborazione, adempimento delle obbligazioni civili e riparative). Alla luce del quadro normativo (anche dopo il decreto-legge n.162/2022 convertito nella legge n.199/2022) e della giurisprudenza, il Collegio ha ritenuto congrua e logica la valutazione di permanenza di pericolosità sociale e ha rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 4-bis Ord. pen.

    comma 1 e comma 1-bis (novellato dal d.l. n.162/2022, conv. in l. n.199/2022)

    Per i reati di "prima fascia" l'accesso ai benefici è subordinato alla collaborazione ex art. 58-ter; la novella prevede però la possibilità, in assenza di collaborazione, di concedere benefici solo se il detenuto allega elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla mera dissociazione, idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino.

  • art. 58-ter Ord. pen.

    Norma richiamata come criterio di collaborazione con la giustizia: la collaborazione resta fattore rilevante e, dopo la novella, è condizione esplicita per l'accesso ai benefici nei casi previsti, salvo allegazioni specifiche ai sensi del comma 1-bis dell'art. 4-bis.

  • art. 30-ter Ord. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso; nella decisione non emerge una interpretazione autonoma specifica diversa da quella generale sul regime degli ostativi e sui criteri di accesso ai benefici.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 253 del 23/10/2019

    Ha dichiarato incostituzionale la disciplina che poneva una presunzione assoluta di pericolosità per i non collaboranti, stabilendo che la mancata collaborazione non può determinare automaticamente l'esclusione dai benefici se sono presenti elementi che escludono collegamenti attuali e il pericolo di ripristino; tuttavia richiede criteri rigorosi: la sola regolare condotta e la partecipazione trattamentale sono insufficienti a superare la presunzione.

  • Decreto-legge n. 162 del 2022, convertito con legge n. 199 del 30/12/2022

    Ha modificato l'art. 4-bis introducendo il comma 1-bis che impone specifiche allegazioni per i non collaboranti e richiede l'adempimento delle obbligazioni civili/risarcitorie o prova della loro impossibilità; norma applicabile temporaneamente (principio tempus regit actum) alle richieste in corso.

  • Costituzione (artt. 3 e 27, comma 3)

    Richiamati dalla Consulta nella sentenza n.253/2019 per motivare l'illegittimità della presunzione assoluta di pericolosità; sottolineano i principi di uguaglianza e finalità rieducativa della pena.

Massime di principio

  • Per i detenuti condannati per reati "di prima fascia" (es. 416-bis o aggravati da metodo mafioso) la richiesta di permesso premio richiede oggi, in assenza di collaborazione, l'allegazione di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla mera condotta carceraria e alla partecipazione trattamentale, idonei a escludere collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino.
  • La sola regolare condotta intramuraria, anche lunga e premiata con giorni di liberazione anticipata, e il parere favorevole del Direttore non sono in sé sufficienti a superare la presunzione di pericolosità per chi ha ricoperto ruoli apicali in contesti mafiosi; è necessario dimostrare, con elementi concreti, la distanza effettiva dal contesto criminale.
  • Il giudice deve svolgere un esame rigoroso e prognostico, acquisendo informazioni dagli organi investigativi e dall'istituto penitenziario; le informazioni della DDA/DNA e delle Forze dell'Ordine sulla perdurante operatività del clan e sui collegamenti esterni possono avere grande rilievo probatorio.
  • Al richiedente conviene: documentare specificamente le ragioni della mancata collaborazione, provare l'adempimento (o l'impossibilità) delle obbligazioni civili e riparative, allegare elementi concreti che dimostrino il superamento dei legami con l'organizzazione (es. iniziative a favore delle vittime, elementi fattuali di disimpegno), oltre alla consueta documentazione sul percorso rieducativo.
  • La nuova disciplina introdotta dal d.l. 162/2022 (conv. 199/2022) si applica quando il procedimento per la concessione del beneficio è in corso (principio tempus regit actum); pertanto, le richieste presentate dopo l'entrata in vigore devono rispettare i requisiti di cui al comma 1-bis.

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